Controllo sulle spese elettorali comunali: accertata l’assenza di irregolarità nei rendiconti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 90 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96, il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità a legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Tale controllo, ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, è limitato alla sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale. Accertata la conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese e della documentazione, il Collegio dichiara l’assenza di irregolarità nei rendiconti e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha esaminato i rendiconti delle spese sostenute dalle liste, movimenti e partiti che hanno partecipato alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Cremona, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo.

L’attività istruttoria è stata avviata con richiesta al Comune delle informazioni necessarie: la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e l’elenco delle liste partecipanti con i riferimenti dei rappresentanti obbligati al deposito del rendiconto. Acquisita la documentazione, il Collegio ha proceduto all’esame dei rendiconti pervenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il perimetro del proprio potere di controllo. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), legge n. 96/2012, la verifica è limitata alla conformità a legge delle spese sostenute e alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.

La nozione di conformità a legge è stata precisata dalla Sezione delle Autonomie n. 24/2013: rileva la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale. Il Collegio ha richiamato altresì la deliberazione n. 12/2014, recante indirizzi di orientamento in materia.

All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, il Collegio ha rilevato che otto liste, movimenti o partiti non hanno sostenuto spese. In relazione alle altre liste, il rendiconto di ciascuna rispetta i requisiti previsti dalla previsione legislativa vigente.

Il Collegio ha dunque riscontrato, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993, la conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle medesime.

Conseguentemente, il Collegio ha accertato che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati dalle quattordici liste partecipanti alla tornata elettorale. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, legge n. 515/1993, che copia della deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale di Cremona.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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