Controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione La Quadriennale di Roma (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 80 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a vigilanza non si esaurisce nella verifica della regolarità contabile, ma investe la conformità dell’azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed evidenza pubblica. La sistematica adozione dell’affidamento diretto per la totalità delle commesse, pur consentita sotto la soglia di legge, impone all’ente l’adozione di un regolamento interno che disciplini le modalità di selezione dei contraenti e la rotazione dei fornitori. La mancata corrispondenza tra la provenienza delle entrate e la loro destinazione, con il conseguente incremento dei residui attivi e dei costi di funzionamento, integra un profilo di irregolarità gestionale che la Sezione è tenuta a segnalare al Parlamento ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Il Fatto
La Fondazione “La Quadriennale di Roma”, costituita nel 1999 come fondazione di diritto privato in seguito alla privatizzazione dell’ente pubblico “Esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma”, è sottoposta al controllo della Corte dei conti in forza del d.P.R. 18 novembre 1975. La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il conto consuntivo relativo all’esercizio 2022, trasmesso con le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958.
La verifica ha riguardato l’ordinamento dell’ente, l’assetto organizzativo e il personale, l’attività istituzionale, l’attività contrattuale e i risultati della gestione. La relazione è stata deliberata nell’adunanza del 17 giugno 2025 e comunicata alle Presidenze delle due Camere.
La Motivazione della Corte
Sul piano dell’assetto organizzativo, la Sezione rileva che lo statuto prevede il Collegio dei partecipanti tra gli organi della Fondazione, ma tale organo non è mai stato istituito dal Consiglio di amministrazione, benché la partecipazione sia totalmente gratuita. La Corte invita l’ente a valutare l’attuazione delle disposizioni statutarie.
Quanto all’attività contrattuale, la Fondazione ha dichiarato di non aderire alle convenzioni Consip né al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, invocando l’esiguo dimensionamento strutturale e la specialità del settore delle arti visive contemporanee. Nel 2022 sono stati stipulati 117 contratti, tutti sotto la soglia dei 40.000 euro e affidati direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, con una spesa complessiva di euro 563.934. La Sezione, pur prendendo atto delle peculiarità dell’ente, sottolinea la rilevanza del rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e osserva che l’ente non si è dotato di un regolamento per la disciplina degli incarichi esterni: l’approvazione di una procedura che disciplini le modalità di selezione dei soggetti esterni renderebbe il conferimento degli incarichi maggiormente conforme ai principi di corretta gestione delle risorse pubbliche.
Sul versante dei risultati, la gestione 2022 si chiude in equilibrio, con un avanzo finanziario di euro 83.265 e un avanzo economico di euro 16.684. Le entrate correnti aumentano di euro 1.556.312, per effetto dei trasferimenti straordinari del Ministero della cultura e del contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri di euro 600.000 destinato al programma per i 95 anni della Quadriennale. Le spese correnti crescono di euro 1.460.919, con le uscite per manifestazioni, mostre e convegni che passano da euro 281.332 a euro 872.699.
La Corte rileva che alla diversa provenienza delle entrate non corrisponde una chiara destinazione delle stesse, con conseguente aumento dei residui attivi, saliti a euro 400.046 (+47,2 per cento), e delle spese di funzionamento. Si raccomanda pertanto una gestione delle risorse maggiormente conforme al principio di economicità. Sul punto, la Sezione rinnova l’invito all’ente a verificare costantemente le condizioni che giustificano la permanenza dei residui nelle scritture contabili e a separare le voci dell’avanzo con vincolo di destinazione da quelle a destinazione libera.
La Corte segnala infine che l’ente non ha adeguato il piano dei conti eliminando le voci relative agli oneri e proventi straordinari, come previsto dall’art. 2425 cod. civ. novellato dal d.lgs. n. 139 del 2015. La relazione dà atto che, con determinazione n. 27 del 28 febbraio 2024, è stata accertata la sussistenza dei presupposti per la cessazione del controllo e che con d.p.c.m. del 3 giugno 2024 la cessazione è stata disposta a far data dal decreto stesso.
Nota della Redazione
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