Pensione privilegiata militare: CTU e valutazione della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 244 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riassunzione davanti al giudice di rinvio, quest’ultimo è investito dell’esame del merito, ma la pronuncia che intenda aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a richiamarle in modo sintetico: deve spiegare le ragioni per le quali le critiche del consulente di parte risultino, alla luce della documentazione, superate. Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ai sensi dell’art. 64, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che i fatti di servizio integrano una condizione necessaria, anche se non sufficiente, ovvero siano idonei ad aggravare il decorso della patologia, non essendo sufficiente una mera occasione rivelatrice. La consulenza tecnica, sebbene ben argomentata e coerente con la storia clinica, non vincola il giudice, che deve esaminare le osservazioni del consulente di parte e confutarle adeguatamente.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri prestato servizio per soli 21 giorni, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità esiti inveterati di prostato-vesciculite cronica e il conseguente diritto alla pensione privilegiata. La domanda era stata respinta in primo grado con sentenza n. 114/2020, che aveva recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

La pronuncia veniva impugnata davanti alle Sezioni centrali della Corte dei conti, che con sentenza n. 99/2024 la annullavano, rilevando un difetto di motivazione per non avere il primo giudice spiegato le ragioni del rigetto rispetto alle critiche del consulente di parte. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti alla Sezione territoriale, insistendo per una nuova consulenza e per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ritiene innanzitutto che la richiesta di integrazione documentale non meriti accoglimento: il fascicolo amministrativo-sanitario risulta già depositato, e la causa è matura per la decisione. Anche la richiesta di una nuova consulenza viene respinta, reputandosi la precedente relazione adeguata sul piano medico-legale.

Nel merito, la Corte esamina la relazione del consulente tecnico d’ufficio, che aveva ricondotto la patologia a cause costituzionali-individuali e a una predisposizione organica del soggetto. Il consulente aveva considerato che lo sfregamento prodotto dall’imbracatura del giubbotto antiproiettili, durato troppo breve tempo, non poteva essere assimilato a una condizione necessaria, seppur non sufficiente, a determinare l’insorgenza della malattia.

La Corte valuta quindi le osservazioni del consulente di parte, che lamentava la mancata considerazione delle critiche alla perizia e un presunto danno da ritardo diagnostico e terapeutico. Secondo il giudice, tali osservazioni erano già state proposte in sede consulenziale e risultano meramente ripetitive di argomenti già confutati dal consulente tecnico d’ufficio.

Il giudice sottolinea che nemmeno il parere favorevole del Comandante del Battaglione assume rilievo, poiché non spetta a tale organo giudicare la sussistenza del rapporto di dipendenza, peraltro escluso nel rapporto informativo sanitario-amministrativo allegato. Quanto al paventato ritardo terapeutico, la Corte osserva che tra la ripresa del servizio e la recidiva dei disturbi trascorsero meno di 48 ore, rendendo non sostenibile il consolidarsi di un ritardo.

La Corte conclude quindi che la consulenza tecnica d’ufficio è ben argomentata, logica e coerente con la documentazione e la storia clinica. La prostato-vesciculite cronica non può essere ricollegata agli eventi di servizio, che integrano al più una mera occasione rivelatrice. Il ricorso viene pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca e dell’esito complessivo della lite nei due gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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