Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 104 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente, intervenuta nelle more del processo, determina la cessata materia del contendere quando entrambe le parti ne facciano concorde richiesta. Ai fini della regolazione delle spese, non si applica il criterio della soccombenza formale, ma quello della soccombenza virtuale: rileva la situazione di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso e la riconoscibilità del diritto azionato. L’istituto previdenziale che abbia provveduto all’adempimento solo dopo l’instaurazione del giudizio è pertanto tenuto alla condanna alle spese di lite, liquidate in via forfettaria in relazione al valore e alla complessità della controversia nonché alle fasi in cui il giudizio si è svolto.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno di persona affetta da grave patologia con totale e permanente inabilità lavorativa, agiva per far accertare il diritto di questi alla riliquidazione della pensione di reversibilità nella misura intera, quale unico titolare a seguito della morte della madre contitolare. Il decesso era intervenuto nel gennaio 2021 e l’interessato era già titolare di una quota di reversibilità del padre, con decorrenza dal 1987, avendo all’epoca i requisiti di figlio inabile a carico del genitore defunto.

L’Inps aveva rigettato la domanda di ricostituzione per variazione, eccependo che l’interessato non risultava inserito nella pensione come soggetto inabile. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente, previa autorizzazione del competente Tribunale, adiva la Corte dei conti chiedendo anche nomina di CTU contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto inquadrato l’oggetto del giudizio nella richiesta di accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione di reversibilità per variazione, quale unico titolare per morte del contitolare, con pagamento dei ratei maturati e maturandi.

Nel corso del processo l’Inps si è costituita tardivamente, dopo che due ordinanze istruttorie avevano onerato l’Istituto di produrre il fascicolo amministrativo e una dettagliata relazione sulle vicende di causa. Solo in quella sede l’Istituto ha rappresentato che il ricorrente era stato liquidato con sigla relativa al coniuge e non al figlio inabile, riconoscendo l’anomalia della posizione.

Con successiva memoria l’Inps ha comunicato di aver liquidato ex novo la prestazione, attribuendo il corretto status di figlio inabile e provvedendo al pagamento degli arretrati per il periodo da febbraio 2021 a settembre 2024, con trattenuta delle quote già corrisposte. Su questa base l’Istituto ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

Il ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ma ha insistito per la condanna alle spese. La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti della declaratoria, stante la concorde richiesta delle parti in vista dell’interesse sotteso ormai soddisfatto.

Sul regolamento delle spese la Sezione ha applicato il principio della soccombenza virtuale: poiché l’adempimento dell’Istituto previdenziale è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, l’Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Tenuto conto del valore e della complessità della controversia e delle fasi in cui il giudizio si è svolto, le spese sono state liquidate in via forfettaria in euro 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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