Controllo preventivo sulla nomina dirigenziale disposta in esecuzione del giudicato (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 145 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo adottato in esecuzione di un ordine giurisdizionale, ancorché contemplato nel tassativo elenco degli atti soggetti a controllo, resta passibile del controllo preventivo di legittimità finché permanga la riferibilità soggettiva dell’atto alla pubblica amministrazione. Tale riferibilità non è esclusa dalla pendenza del giudizio di ottemperanza, poiché i poteri della p.a. e del commissario ad acta danno luogo a una competenza concorrente, che si consuma secondo un criterio di priorità temporale nell’esercizio del potere. In presenza di declaratoria di neutralità finanziaria dell’operazione, la Sezione è esonerata dal valutare i profili di copertura finanziaria, restando le questioni di conformità del provvedimento al giudicato di appannaggio del giudice dell’esecuzione. Il mancato inserimento nel contratto individuale degli obiettivi annuali sui tempi di pagamento impone comunque l’integrazione, non incidendo sulla legittimità dell’atto.
Il Fatto
La vicenda origina da una pronuncia del giudice ordinario che ha riconosciuto a una dirigente scolastica il diritto al trasferimento in una delle sedi vacanti individuate secondo il principio di vicinorietà alla residenza. Non impugnata, la sentenza è divenuta definitiva.
Dopo un primo decreto subordinato alla vacanza di un posto, con successivo provvedimento l’amministrazione ha disposto il trasferimento. La dirigente ha però riscontrato la presenza di altra reggente sulla sede assegnata, per il mancato visto di una precedente deliberazione di controllo. Instaurato il giudizio di ottemperanza, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo e ha nominato un commissario ad acta. In esecuzione, l’ufficio scolastico regionale ha adottato il decreto di conferimento di incarico, poi sottoposto a controllo preventivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione affronta il limite esterno del controllo. Il controllo preventivo di legittimità, fondato sull’art. 100, comma 2, Cost. e sull’art. 3 della legge n. 20/1994, non opera quando l’atto perde ogni riferibilità soggettiva alla p.a., per essere stato adottato direttamente da un organo giurisdizionale. Nel caso in esame, invece, il provvedimento è stato adottato dall’ufficio scolastico e la riferibilità all’amministrazione permane.
La Corte chiarisce che tale riferibilità non è esclusa dalla pendenza del giudizio di ottemperanza. L’amministrazione conserva il potere di provvedere fino a quando il commissario ad acta non eserciti concretamente il proprio potere, non rilevando la mera nomina o insediamento. I poteri ex lege della p.a. e quelli del commissario generano una competenza concorrente, che l’uno consuma l’altra secondo un criterio di priorità temporale nell’esercizio del potere, richiamando i precedenti della Sezione Centrale n. 2/2025/PREV e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.
Nel merito, il conferimento segue a un accertamento giudiziario sul diritto al trasferimento e la portata precettiva del titolo non lascia margine di discrezionalità. L’amministrazione, superando la doglianza che essa stessa aveva sollevato in punto di pianta organica, ha dichiarato la neutralità finanziaria dell’operazione, trattandosi di trasferimento da un contingente regionale a un altro, restando fermo il limite del contingente nazionale. Pur sussistendo lo sforamento del contingente campano, la Sezione è pertanto esonerata dal valutare i profili di copertura finanziaria.
Le questioni relative alla conformità del provvedimento alla pronuncia giurisdizionale restano riservate al giudice dell’esecuzione, cui spettano le valutazioni su adempimento, violazione o elusione del giudicato. Quanto alla retribuzione di risultato e all’art. 4 bis del d.l. 13/2023, la Corte ribadisce l’obbligo di integrazione del contratto individuale in capo all’amministrazione datrice di lavoro, con assegnazione immediata degli obiettivi; la postuma integrazione non elide la tardività della conformazione. Il Collegio ammette quindi il decreto al visto e alla registrazione, disponendo la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.