Danno all’immagine da assenteismo e responsabilità dei dirigenti per omessa vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 54 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine da assenteismo fraudolento, previsto dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, costituisce fattispecie speciale e autonoma rispetto alla disciplina generale del danno all’immagine, azionabile a prescindere dalla sentenza penale irrevocabile di condanna. La declaratoria di illegittimità costituzionale dei periodi del comma 3-quater dell’art. 55-quater non ha travolto la disposizione speciale. La risarcibilità presuppone la falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente e si estende al danno patrimoniale e a quello d’immagine, senza necessità di clamore mediatico. Non risponde invece, a titolo di concorso omissivo, il dirigente preposto al controllo in assenza di prova rigorosa del dolo o della colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva davanti alla Corte dei conti alcuni dipendenti del Comune e i soggetti preposti alla vigilanza, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine per episodi di assenteismo compiuti mediante mancata timbratura del badge. La vicenda traeva origine dagli avvisi di garanzia notificati in sede penale e dalla conseguente acquisizione documentale.

Il giudice penale aveva assolto i dipendenti “perché il fatto non costituisce reato”, ravvisando la materialità delle condotte ma escludendo l’elemento soggettivo. La Procura contabile riteneva la sentenza priva di effetto preclusivo, prospettando la responsabilità dei lavoratori a titolo di dolo e quella dei responsabili del controllo quanto meno per colpa grave.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rigetta le eccezioni di nullità della citazione per asserita carenza di specifica e concreta notizia di danno. La notizia di stampa relativa ai tredici avvisi di garanzia, seguita dall’acquisizione documentale, integra i requisiti richiesti dall’art. 51 c.g.c., riferendosi a una fattispecie puntuale e non a fatti ipotetici. L’indagine può estendersi a soggetti diversi dai destinatari degli avvisi.

Quanto al merito, la Corte accerta l’assenza non giustificata dal posto di lavoro dei dipendenti, con quantificazione analitica delle ore e delle retribuzioni indebitamente percepite. Le difese sulla gestione “elastica” degli orari non giustificano l’assenza: la presenza in servizio è data dalla rilevazione automatica, prescritta dall’art. 22, comma 2, legge n. 724/1994. Né rileva la compensazione con ore lavorate in eccesso. Sussiste il dolo diretto e il nesso eziologico con il danno.

Sul danno all’immagine, il Collegio richiama la Corte cost. n. 61/2020, che ha caducato solo alcuni periodi dell’art. 55-quater, comma 3-quater, lasciando integra la fattispecie speciale dell’art. 55-quinquies. Il danno è configurabile anche senza clamore, che incide solo sulla quantificazione. La Corte liquida equitativamente il danno d’immagine moltiplicando il danno diretto per dodici volte, entro il limite della domanda.

È invece rigettata la domanda verso i responsabili del controllo. Il dolo richiede prova rigorosa di accordo o conoscenza effettiva delle singole assenze, non desumibile da condotte generiche. Quanto alla colpa grave, la fattispecie dell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, in rapporto di specie a genere rispetto all’art. 1, legge n. 20/1994, obbliga al risarcimento il solo lavoratore assenteista, non chi vi abbia concorso con condotte omissive o colpose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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