Controllo pubblico congiunto sulle partecipate e sistema dei controlli interni (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 13 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame delle relazioni annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni ex art. 148 del Tuel, verificano l’adeguatezza e l’effettività delle procedure di controllo sulle partecipazioni societarie. Il controllo pubblico congiunto di cui agli artt. 2, lett. b) ed m), e 147-quater del TUSP può sussistere anche in forma congiunta tra più amministrazioni pubbliche, indipendentemente da patti parasociali o clausole statutarie. Ove l’Ente ritenga insussistente tale controllo, l’esclusione impone un’istruttoria adeguata e una motivazione logico-giuridica correlata alla situazione fattuale della singola società. Il mancato riscontro istruttorio su tali profili impedisce alla Corte di verificare la correttezza dell’esclusione e integra un profilo di criticità meritevole di segnalazione al fine di assicurare il puntuale funzionamento del sistema dei controlli interni.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato le relazioni annuali che il Sindaco del comune di Perugia ha trasmesso, ai sensi dell’art. 148 del Tuel, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi finanziari 2020 e 2021. Le relazioni sono state redatte sulla base dello schema-tipo approvato dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni nn. 13/SEZAUT/2021/INPR e 16/SEZAUT/2022/INPR.

All’esito dell’esame, il Magistrato relatore ha formulato richieste istruttorie con nota del 20 dicembre 2023, riscontrate dall’Amministrazione in data 18 gennaio 2024. Su alcuni punti il Comune ha fornito chiarimenti; su altri il riscontro è risultato parziale o assente, in particolare con riferimento alla società mista partecipata Umbra Acque SpA. Da qui la rimessione della decisione all’esame collegiale della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione di società a controllo pubblico offerta dal TUSP. In virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell’art. 2, possono essere qualificate come tali quelle in cui una o più amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante. La Sezione dà conto degli orientamenti ermeneutici non univoci sul punto.

Secondo un’esegesi meramente letterale, in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria idonea a disporre della maggioranza dei voti in sede assembleare, il controllo pubblico in forma congiunta sussisterebbe di per sé. Tale lettura è stata in parte mitigata dalle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 11/SSRRCO/QMIG/19, secondo cui il criterio va rivisto quando, per la presenza di patti parasociali, di clausole statutarie o contrattuali, risulti provato che — pur a fronte della maggioranza delle quote in capo a enti pubblici — sussista l’influenza dominante del socio privato.

La Sezione osserva che le criticità emergono anche aderendo agli orientamenti non letterali, fatti propri da alcune Sezioni regionali, tra cui la Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 9/2023/VSG. In tale prospettiva la maggioranza dei voti in assemblea costituisce un indice presuntivo di controllo pubblico, che richiede ulteriore accertamento in presenza di partecipazioni private. Ne deriva, a maggior ragione, la necessità di un’istruttoria scrupolosa e di una motivazione adeguata da parte dell’Ente, da verificare in sede di controlli interni.

Nel caso di specie il Comune non ha riscontrato la richiesta riferita a Umbra Acque, società mista pubblico-privato. L’Ente non ha indicato in che modo sia pervenuto a considerare insussistente il controllo pubblico congiunto esercitato dalle plurime amministrazioni socie, né ha riferito sulle iniziative volte alla stipula di patti parasociali o all’assunzione di posizioni unitarie in assemblea. Il mancato riscontro non consente alla Corte di verificare che l’esclusione sia avvenuta a seguito di istruttoria immune da vizi.

La Sezione prende atto delle iniziative di coordinamento riferite per altre società, riservandosi di verificarne l’effettiva implementazione. Rileva, in particolare, la necessità di implementare procedure interne di controllo che consentano di accertare con adeguata periodicità la sussistenza o l’insussistenza del controllo pubblico congiunto e di motivare l’eventuale assenza di iniziative congiunte. Delibera pertanto di segnalare al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione le criticità descritte, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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