Difetto di giurisdizione contabile e inammissibilità della domanda dopo la Cassazione (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 38 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione, decidendo sulla giurisdizione, esclude la giurisdizione della Corte dei conti, il giudice contabile è tenuto, ai sensi dell’art. 210, comma 2, c.g.c., a uniformarsi a tale statuizione. Ne deriva l’inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell’azione, che impedisce ogni pronuncia nel merito. Non può invece trovare applicazione l’estinzione del giudizio di cui all’art. 210, comma 3, c.g.c., che presuppone l’intempestività della riassunzione o l’avverarsi successivo di una causa estintiva autonoma. Le spese di lite sono compensate quando il giudizio si definisce decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio una società e il suo legale rappresentante, chiedendo il risarcimento di un danno erariale di importo rilevante, oltre accessori, a titolo di dolo. L’addebito riguardava l’omesso versamento, per il periodo 2010-2016, del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, connessi all’attività estrattiva svolta in concessione su un sito ricadente nel bacino marmifero di un Comune e all’interno di un parco regionale.

Con una prima sentenza la Sezione declinava la giurisdizione in favore del giudice civile, qualificando gli importi come contributi da attività estrattiva e dunque obbligazioni contrattuali verso l’ente locale. La Sezione centrale d’appello, su impugnazione della Procura, affermava invece la giurisdizione contabile e rimetteva gli atti al primo grado. Riassunto il processo, i convenuti ne chiedevano la sospensione in attesa della decisione della Cassazione; la Cassazione, con ordinanza, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassava senza rinvio la sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le vicende processuali e individua il thema decidendum nella sorte del giudizio dopo la pronuncia della Suprema Corte sulla giurisdizione. Viene in rilievo, anzitutto, la disciplina dell’art. 207 c.g.c., che regola l’impugnazione per soli motivi di giurisdizione delle sentenze della Corte dei conti pronunciate in grado d’appello.

Il Collegio esamina poi l’art. 210 c.g.c. e ne distingue i piani. Il comma 2 impone al giudice di uniformarsi a quanto statuito dalla Cassazione sulla giurisdizione: si tratta di un vincolo che opera in ogni caso. Il comma 3, invece, ricollega l’estinzione dell’intero processo alla mancata o intempestiva riassunzione nel termine, oppure all’avverarsi successivo di una causa estintiva.

Su quest’ultimo versante il Collegio esclude che nella specie ricorrano i presupposti dell’estinzione. Non vi è stata riassunzione tardiva in senso stretto e non si è verificata alcuna causa estintiva successiva. Il codice di giustizia contabile riconduce infatti l’estinzione o alla rinuncia agli atti ex art. 110 c.g.c., in caso di concorde volontà delle parti di non proseguire, o all’inattività ex art. 111 c.g.c..

Poiché la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti, manca una delle condizioni dell’azione necessarie perché sulla domanda possa intervenire una pronuncia nel merito. Ne consegue che il giudice, vincolato alla statuizione sulla giurisdizione, deve definire il processo con pronuncia di mero rito, dichiarando la domanda inammissibile.

Quanto alle spese, il Collegio richiama l’art. 31, comma 3, c.g.c., che consente la compensazione quando il giudizio è definito decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari. Poiché le statuizioni succedutesi nel processo hanno riguardato esclusivamente la sussistenza della giurisdizione, la compensazione delle spese di lite è disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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