Giudizio di resa del conto: conto già presentato, ricorso inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 114 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, introdotto dalla Procura regionale con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la sopravvenuta presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, prima dell’instaurazione del giudizio, comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo, essendo già adempiuto l’obbligo di resa. Il giudizio medesimo è definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, e dell’art. 142 c.g.c. Resta accertata, in capo al gestore della struttura ricettiva, la qualifica di agente contabile esterno in relazione alla tassa di soggiorno.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018. Il destinatario dell’istanza era il gestore di una struttura ricettiva, qualificato come agente contabile esterno per il comune di riferimento, con riguardo alla tassa di soggiorno.
Il giudice monocratico aveva fissato i termini con proprio decreto. Successivamente l’amministrazione comunale ha comunicato alla Sezione che il conto era già stato presentato e, dopo la parificazione, depositato presso la medesima Sezione. La Procura ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dallo stesso giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, destinata alla fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c..
Il Collegio richiama, a conferma, un indirizzo di più Sezioni giurisdizionali regionali (sentenze nn. 139/2018, 167/2019 e 170/1029 della Sezione Marche; sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019 della Sezione Liguria; sentenza n. 35/2017 della Sezione Umbria; sentenza n. 472/2016 della Sezione Campania).
Nel merito, la Corte accerta la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, con riferimento alla tassa di soggiorno per l’anno 2018. Rileva poi il dato decisivo: il conto giudiziale è stato presentato all’amministrazione comunale che, prima dell’instaurazione del giudizio, lo ha trasmesso alla Sezione.
Da ciò la conseguenza processuale. Risultando già adempiuto l’obbligo di resa, il ricorso introduttivo è inammissibile. La Corte revoca il decreto precedentemente emesso e dichiara inammissibile il ricorso, non pronunciando sulle spese.
Nota della Redazione
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