Controllo rendiconti, irregolarità sanate dalle controdeduzioni dell’ente (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 32 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, le irregolarità contabili inizialmente rilevate in sede istruttoria non legittimano alcuna pronuncia di accertamento quando l’ente, nel contraddittorio, produca prospetti corretti che confermino le risultanze approvate in sede di rendiconto. Il controllo si ascrive alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all’adozione di misure correttive, e non si estende alla gestione amministrativa. Ove le criticità segnalate risultino originate da informazioni erronee o incomplete fornite dall’ente in fase istruttoria, le stesse vengono meno e i rendiconti si intendono esaminati senza rilievi. Resta fermo l’onere dell’ente di garantire, sin dall’istruttoria, rappresentazioni corrette, complete ed esaustive.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato congiuntamente i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un comune, come rappresentati nelle relazioni dell’organo di revisione e nei prospetti allegati. Il magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l’ente, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori, e ha poi formulato osservazioni conclusive.
L’analisi ha riguardato il risultato di amministrazione, la capacità di indebitamento e i fondi legati all’emergenza sanitaria. Le verifiche avevano fatto emergere criticità nella determinazione della parte destinata agli investimenti per il 2020 e della parte vincolata e destinata agli investimenti per il 2021, con un peggioramento del risultato effettivo rispetto a quello accertato dall’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto. L’art. 148-bis del TUEL attribuisce alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 60/2013), secondo cui tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia degli enti in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria. Il quadro è completato dal richiamo all’art. 97 Cost. e all’art. 30 della legge n. 161/2014, che ha attribuito alla Corte una funzione generale di monitoraggio.
Nel merito, per il rendiconto 2020 la gestione si è chiusa con un avanzo di amministrazione di 8.465.048,52 euro e un avanzo effettivo accertato dall’ente di 1.077.218,55 euro. L’istruttoria aveva ipotizzato una diversa quantificazione della quota destinata agli investimenti. L’ente, in sede di controdeduzioni, ha chiarito che il saldo dei residui teneva conto dell’eliminazione di un residuo attivo di 50.000,00 euro, corrispondente a un accertamento di entrata erroneamente assunto due volte. Alla luce dei nuovi prospetti, l’irregolarità inizialmente segnalata viene meno e le risultanze di rendiconto si confermano.
Per il rendiconto 2021, chiuso con un avanzo di 9.675.060,12 euro e un avanzo effettivo accertato di 909.800,96 euro, erano state rilevate criticità sulla parte vincolata e sulla quota destinata agli investimenti. L’ente ha spiegato che la differenza di 809,82 euro derivava dall’eliminazione di un residuo attivo relativo a una quota non utilizzata di un contributo, erroneamente inserita nel prospetto dell’esercizio precedente. Una volta acquisiti i prospetti corretti, anche tali irregolarità vengono meno e le risultanze si confermano.
Il Collegio sottolinea che le criticità erano originate da ricostruzioni contabili basate su informazioni e valori non corretti e incompleti forniti in sede istruttoria. Solo nel contraddittorio l’ente ha trasmesso dati completi, facendo venir meno le censure. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame dei due rendiconti, richiamando l’ente a garantire, sin dall’istruttoria, rappresentazioni corrette ed esaustive.
Nota della Redazione
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