Revocazione contabile: la notifica della prima impugnazione equivale alla notifica della sentenza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 247 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella riproposizione dell’impugnazione per revocazione di una sentenza non notificata, la tempestività del nuovo ricorso va valutata rispetto al termine breve decorrente dalla proposizione della prima istanza di revocazione, e non dal termine annuale dalla pubblicazione. La notificazione della prima impugnazione equivale, per la parte che l’ha proposta, alla notificazione della sentenza, costituendo atto di analogo grado di certezza formale e legale. Ne deriva che, una volta intervenuta la declaratoria di inammissibilità della prima revocazione, la seconda domanda proposta oltre il termine breve è inammissibile per intempestività. Il principio del necessario consolidamento della decisione impedisce alla parte di sottrarsi agli effetti della prima impugnazione proponendone una nuova.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, che aveva condannato alcuni funzionari di un ente locale al risarcimento per somme percepite a titolo di tangenti nell’ambito di appalti pubblici. La Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 64/23, confermava le condanne.

Il ricorrente proponeva una prima istanza di revocazione, respinta con sentenza n. 76/24 per intempestività. Nelle more di quel giudizio proponeva una seconda domanda di revocazione della stessa sentenza n. 64/23, deducendo l’errore di fatto consistente nel non avere il Collegio valutato una sopravvenuta pronuncia penale di appello. La Procura generale eccepiva l’inammissibilità del ricorso sia per intempestività sia per grado.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità della seconda impugnazione proposta per la revocazione della medesima sentenza di appello, dopo la proposizione di una prima istanza dichiarata inammissibile.

Il Collegio richiama il principio generale secondo cui, salvo che la legge disponga diversamente, per tutti i mezzi ordinari di impugnazione, tra cui la revocazione ordinaria, la parte che abbia già impugnato la sentenza non può proporre una nuova impugnazione al fine di dedurre nuovi motivi di censura, così sottraendosi agli effetti del giudicato.

Tale regola comporta però che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tempestivo. La preclusione opera solo dopo la previa pronuncia dichiarativa sull’impugnazione precedente.

Nel caso di specie la seconda domanda di revocazione, proposta in pendenza del primo giudizio, era ancora astrattamente ammissibile sotto il profilo del potere di impugnazione, non essendo concluso il primo giudizio. Il ricorso risulta tuttavia intempestivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione.

La Corte afferma che la notificazione della prima istanza di revocazione deve ritenersi equivalente alla notificazione della sentenza, quale atto avente analogo grado di certezza formale e legale. In caso di riproposizione dell’azione impugnatoria, la tempestività va quindi valutata rispetto al termine breve decorrente dalla proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte del ricorrente. Il ricorso è pertanto inammissibile per intempestività, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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