Occultamento doloso del danno e solidarietà tra percettore indebito e responsabile del CAA nella percezione di contributi AGEA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 174 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale l’importo dei contributi AGEA indebitamente percepiti dall’agricoltore che abbia presentato domande basate su titoli di conduzione falsi o inesistenti, ponendo in essere un occultamento doloso del danno. Il rapporto di servizio che radica la giurisdizione contabile sussiste non solo nei confronti del percettore dell’aiuto, ma anche del Centro di Assistenza Agricola (CAA) e del suo responsabile, il quale non è un mero “vettore” della documentazione ma ha il potere-dovere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’imprenditore. La validazione sciente di domande basate su titoli palesemente anomali integra gli estremi del dolo e l’occultamento doloso del danno, configurandosi quale attività indispensabile per l’accesso indebito ai benefici; ne consegue la responsabilità solidale tra l’agricoltore e il responsabile del CAA per l’intero ammontare delle somme erogate, oltre rivalutazione e interessi.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio un imprenditore agricolo e la responsabile di un Centro di Assistenza Agricola, convenuti per la percezione indebita di contributi comunitari erogati dall’AGEA per le campagne 2011 e 2012. La Guardia di Finanza aveva accertato che l’agricoltore aveva presentato domande uniche di pagamento, compilate e inserite al SIAN tramite il CAA dalla convenuta, allegando contratti di affitto e concessioni di fondi risultati inesistenti o contraffatti alla verifica dell’Agenzia delle Entrate e degli enti gestori. L’AGEA aveva erogato complessivamente la somma di euro 34.985,67.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’erogazione di risorse pubbliche connessa a un programma della pubblica amministrazione, ravvisando il collegamento funzionale tra il privato e la P.A. nel rapporto di servizio che radica la giurisdizione della Corte, come affermato dalle Sezioni Unite. Ha richiamato la normativa comunitaria di settore e il principio per cui non sono erogati pagamenti a chi abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerli.
Quanto alla posizione dell’agricoltore, la Corte ha ritenuto provato l’utilizzo di mezzi fraudolenti, avendo egli falsamente dichiarato la disponibilità di fondi, e ha qualificato la condotta come occultamento doloso del danno per una duplice valenza: la condotta è finalizzata a trarre in errore l’Amministrazione e a rendere difficoltosa l’individuazione del danno stesso.
Con riferimento alla responsabile del CAA, la sentenza ha ricostruito analiticamente il ruolo dei Centri di assistenza agricola nel procedimento di concessione dei contributi PAC, valorizzando la normativa che impone loro la responsabilità dell’identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione, nonché il controllo della regolarità formale delle dichiarazioni. Ha quindi escluso che l’attività del CAA possa configurarsi come mera trasmissione di istanze, affermando invece il dovere di verificare la veridicità dei presupposti dichiarati. La Corte ha ritenuto che la convenuta non potesse ignorare le anomalie documentali e che la sua condotta integrasse gli estremi del dolo, rendendola compartecipe del disegno fraudolento e coautrice dell’occultamento doloso del danno.
In definitiva, la Sezione ha dichiarato la contumacia dei convenuti e li ha condannati in solido al pagamento di euro 34.985,67 in favore dell’AGEA, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
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