Soci e liquidatore rispondono del finanziamento regionale non rendicontato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 43 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei finanziamenti pubblici agevolati concessi a imprese artigiane, la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa e la perdita dei requisiti di ammissibilità prima della conclusione dell’investimento integrano danno erariale per sviamento del finanziamento dalla sua finalità tipica. Rispondono in solido, oltre alla società beneficiaria, l’amministratore che ha sottoscritto la domanda assumendo gli obblighi del bando, il socio che si è ingerito nella gestione e il liquidatore nominato dopo la revoca. Il termine prescrizionale decorre dalla revoca del finanziamento, momento in cui il danno diviene effettivo e non più potenziale. La costituzione in mora e le proposte di saldo e stralcio valgono quali atti interruttivi.
Il Fatto
Una società artigiana ottiene nel 2010 un finanziamento agevolato a valere sul bando regionale per lo sviluppo dell’artigianato, con fondi pubblici a tasso zero nella misura del 70% e quota bancaria per il restante 30%, garantito da fideiussioni dei soci. La società non presenta la rendicontazione finale delle spese entro i termini del bando, cessa l’attività e viene cancellata dall’Albo delle Imprese Artigiane nel 2013. Nel 2017 il soggetto gestore dispone la revoca totale del finanziamento e chiede la restituzione di quanto erogato.
La Procura contabile cita in giudizio la società in liquidazione, l’ex amministratore unico, i due soci fideiussori e il liquidatore, contestando un danno di complessivi euro 46.351,64, di cui euro 43.105,26 per sorte capitale ed euro 3.246,38 per oneri di agevolazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di prescrizione. Per costante giurisprudenza contabile, nel caso di mancata rendicontazione il termine decorre dalla oggettiva conoscibilità del danno, che si cristallizza solo con la revoca del finanziamento: prima di tale momento il danno è potenziale e permane in capo al percettore un titolo legittimante il trattenimento delle somme.
Non si accoglie la tesi difensiva secondo cui la diffida del 2020 avrebbe valore solo civilistico. La costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. è atto interruttivo del credito erariale ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., alternativamente esercitabile dal pubblico ministero contabile. Rilevano in tal senso anche le proposte di saldo e stralcio formulate dai soci, quali riconoscimenti del debito ex art. 2944 cod. civ., secondo l’insegnamento di Cass. n. 5160 del 2022. Alla sospensione dei termini ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 la Corte fa richiamo ulteriore ai fini del computo.
Nel merito, la Corte ricostruisce gli elementi della responsabilità: rapporto di servizio, danno attuale e quantificabile, condotta dolosa e nesso causale. Il rapporto di servizio si radica nel vincolo che segue alla percezione del finanziamento e si concreta nella gestione e nella rendicontazione del denaro pubblico secondo il programma del bando liberamente accettato. L’elemento che fonda l’addebito è lo sviamento dei fondi dalla finalità tipica, cui conseguono la responsabilità di chi ha avviato il procedimento, di chi ha ricevuto il finanziamento e di chi lo ha distratto o ne ha avuto la disponibilità.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo nella volontaria violazione degli obblighi del bando, nella mancata restituzione dopo la revoca e nell’intenzionalità della condotta, qualificata come dolo contrattuale. Non sono ritenute utili le difese sulla crisi di mercato, perché generiche e non supportate da elementi probatori su circostanze imprevedibili. La produzione documentale tardiva delle fatture non sana la mancata rendicontazione: solo il tempestivo rendiconto finale, con controlli “sul posto”, consente di verificare l’inerenza delle spese alla finalità pubblica.
La Corte accoglie quindi la domanda e condanna in solido tutti i convenuti al pagamento di euro 46.351,64 in favore del soggetto gestore e della Regione, oltre spese di giudizio.
Nota della Redazione
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