Controllo sui rendiconti 2020 e 2021 del Comune: esame concluso senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 98 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esito del controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi degli art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, si conclude senza rilievi quando non emergono irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La conclusione senza rilievi non equivale però a una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dai questionari. Poiché il controllo ha natura di monitoraggio, non necessariamente tutte le criticità presenti nella gestione risultano dal questionario o dalla documentazione acquisita. Il mancato riscontro dei profili estranei all’esame non ne comporta perciò alcun giudizio di regolarità.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 di un Comune, come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione trasmessa tramite l’applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti e negli atti acquisiti con l’istruttoria tramite il sistema Con.Te., oltre che nei documenti contabili acquisiti d’ufficio attraverso la BDAP.

L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le sue componenti, anche con riguardo alle partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento e il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica. Avviato il confronto istruttorio con richiesta di chiarimenti, l’ente ha fornito le precisazioni richieste. La Sezione ha quindi deciso sull’esito del controllo.

La Motivazione della Corte

Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 1, comma 166, l. n. 266/2005, che impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte. L’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, ha rafforzato tale controllo, affidando alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, del vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari, accertando anche la considerazione delle partecipazioni societarie.

La Sezione ricorda che, ove accerti squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazione di norme di regolarità della gestione finanziaria, l’ente deve adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri. In difetto o in caso di verifica negativa, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura.

Nel caso in esame l’esame dei rendiconti non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Sezione sottolinea però che il proprio esame, per le caratteristiche del controllo-monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nel questionario e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione analitica delle operazioni poste in essere.

Da qui la precisazione di principio: le eventuali criticità non individuate non esauriscono gli aspetti critici presenti nella gestione, né quelli ricavabili dalle informazioni rese nei questionari. Il mancato riscontro dei profili non oggetto di controllo non ne comporta quindi una valutazione positiva, e la conclusione senza rilievi non implica alcun giudizio favorevole sugli aspetti non riscontrati.

La Sezione ha pertanto dichiarato concluso senza rilievi, nei limiti e termini di cui in motivazione, l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune, disponendo la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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