Difetto di giurisdizione contabile su pensione erogata dal Fondo Commercianti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 70 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza di trattamenti pensionistici erogati da Fondi privati, qualora manchi il concorso finanziario dello Stato. La cognizione contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, resta limitata alle pensioni a carico totale o parziale del bilancio statale. Il trasferimento all’INPS delle funzioni dell’INPDAP, disposto dall’art. 21, comma 1, del d.l. n. 201/2011, non estende la giurisdizione contabile, essendo avvenuto nella continuità della disciplina sostanziale e processuale. Ne consegue il difetto di giurisdizione e l’indicazione del Giudice ordinario quale organo munito di potestas iudicandi.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una società di cantieri navali, agisce davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in base ai benefici per esposizione all’amianto riconosciutigli da una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Lamenta che l’INPS abbia fatto decorrere la riliquidazione solo dal 2016, in applicazione della prescrizione quinquennale, anziché dal 2001, anno del collocamento in quiescenza.
L’INPS, costituitosi, eccepisce che il diritto non può ritenersi maturato prima della domanda amministrativa, presentata nel 2021, e chiede il rigetto del ricorso. All’esito di una precedente udienza, il giudice invita le parti a dedurre sulla sussistenza della giurisdizione contabile e dispone l’acquisizione della sentenza di merito munita di attestazione di passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, rilevando che la cognizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, solo le controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza dei trattamenti a carico totale o parziale dello Stato. Si tratta di giurisdizione esclusiva, ma circoscritta ai pubblici dipendenti e alle pensioni con oneri diretti per il bilancio statale.
Nel caso concreto, il ricorrente risulta titolare di pensione erogata dall’INPS nell’ambito della Gestione e Fondo Commercianti, senza alcun concorso finanziario dello Stato. Tale circostanza esclude che la giurisdizione contabile possa estendersi ai Fondi pensioni privati, rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.
La Corte esamina poi l’argomento relativo al trasferimento delle funzioni dall’INPDAP all’INPS. Rileva che l’art. 21, comma 1, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha soppresso l’INPDAP attribuendone le funzioni all’INPS, ma che tale trasferimento, per la gestione separata del polo pubblico, è avvenuto nella continuità della disciplina sostanziale e processuale di settore. Non si determina, dunque, alcuna modifica del discrimine di giurisdizione tra Giudice ordinario e Corte dei conti.
Accertata la giurisdizione del Giudice ordinario, la Corte afferma che esula dai propri poteri vagliare la sussistenza dei requisiti della misura richiesta, poiché diversamente interverrebbe in materia riservata ad altro organo giudicante. Richiama sul punto propri precedenti, tra cui una pronuncia della Sezione giurisdizionale per il Veneto e una conforme dell’Abruzzo.
Alla luce di tali considerazioni e di quanto rappresentato dalle parti in udienza, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 15 del codice della giustizia contabile, indicando agli effetti dell’art. 17, comma 1, del medesimo codice il Tribunale ordinario quale giudice fornito di giurisdizione. Dispone infine la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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