Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile e a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 585 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne di pensionato già dipendente pubblico presuppone la inabilità al proficuo lavoro, la condizione di nullatenenza e la convivenza a carico del dante causa alla data del decesso, secondo la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973 e del r.d.l. n. 680/1938. Ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973, l’orfano maggiorenne si considera a carico quando il genitore gli forniva, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. L’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973 impone che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato. Il giudice accerta il diritto sulla base della consulenza medico-legale e della documentazione fiscale e dichiarativa, con decorrenza dal giorno successivo alla domanda amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, orfana di un pensionato già dipendente pubblico deceduto nel luglio 2019, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità. Ha dedotto di essere invalida al 100% sin dalla nascita, affetta da tetraparesi spastica, permanentemente inabile al lavoro e non autosufficiente, nonché a totale carico del genitore al momento del decesso.

La domanda amministrativa proposta nell’immediatezza del decesso era stata rigettata dall’INPS. L’Istituto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Espletata consulenza medico-legale, la causa è stata decisa all’udienza con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato accolto. La Corte muove dalla qualificazione del dante causa come pensionato già dipendente pubblico, che richiama l’applicazione del d.P.R. n. 1092/1973 e del r.d.l. n. 680/1938. Su questa base individua i requisiti del trattamento di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne: inabilità al proficuo lavoro, nullatenenza e convivenza a carico dell’iscritto alla data del decesso.

Il giudice richiama quindi l’art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui l’orfano maggiorenne si considera a carico quando il genitore gli forniva, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza, e l’art. 86 dello stesso decreto, che fissa al momento della morte del dipendente o del pensionato il riferimento temporale di sussistenza delle condizioni.

Sul piano probatorio, la Corte valorizza la documentazione sanitaria, dalla quale emerge che la ricorrente era affetta da tetraparesi spastica sin dalla nascita e dunque prima del decesso del genitore, con inabilità assoluta al lavoro e invalidità del 100%. Il parere medico-legale in atti conferma che alla data del decesso sussistevano i requisiti utili per la concessione della pensione come orfano maggiorenne e che tali requisiti persistono attualmente.

La documentazione fiscale e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio provano poi l’inadeguatezza dei redditi della ricorrente e la sua condizione di soggetto a carico del defunto genitore. Accertato il diritto, la Corte ne fissa la decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, ammettendo la possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la loro misura, in coerenza con le Sezioni riunite n. 10/2002 e i successivi arresti di appello richiamati. Le spese di giudizio sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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