Pensione di inabilità ex dipendente Poste: giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 546 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da un dipendente in quiescenza di Poste Italiane S.p.A., che abbia ad oggetto in via diretta il trattamento di pensione e non presenti riflessi sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti. La trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico prima e in società per azioni poi, ad opera del d.l. n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, ha devoluto al giudice ordinario le sole controversie sul rapporto di lavoro privatistico, senza modificare le regole di riparto della giurisdizione in materia pensionistica. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 78/2010, le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiesto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, è diverso e più grave dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.p.A. dal 2001, ha presentato in data 14.10.2021 istanza per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. La Commissione Medica di Verifica di Roma, con verbale del 29.11.2022, ha rigettato l’istanza, riconoscendo l’inidoneità permanente e assoluta al servizio e a proficuo lavoro, ma non la sussistenza dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In data 16.12.2022 il rapporto di lavoro è stato risolto per giustificato motivo determinato dall’inidoneità accertata.

Il ricorrente ha adito il Tribunale del lavoro di Roma per l’accertamento del diritto alla pensione di inabilità. Con sentenza n. 9676/2023 quel giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti, vertendo la controversia direttamente sul trattamento pensionistico. Il ricorso è stato quindi riassunto davanti al Giudice unico delle pensioni, con richiesta di CTU per l’accertamento dei requisiti di legge. Si sono costituiti l’INPS, che ha eccepito il difetto di giurisdizione, e Poste Italiane S.p.A., che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS. L’Istituto sosteneva che, essendo il ricorrente stato assunto successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 487/1993, il rapporto previdenziale avrebbe natura meramente privatistica. La Corte ha richiamato l’orientamento costante delle Sezioni unite della Cassazione, qualificato come diritto vivente, secondo cui la controversia che ha direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti. La legge n. 71/1994 ha affidato al giudice ordinario le sole controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l’ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto in materia pensionistica.

La Corte ha inoltre precisato che, per effetto dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 78/2010, le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. La domanda del ricorrente è del resto rivolta esclusivamente nei confronti dell’INPS.

In via preliminare è stata accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane S.p.A. Il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento del trattamento pensionistico del solo INPS; ne consegue l’estromissione della società dal giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della definizione in rito e della complessità della vicenda.

Nel merito, il Giudice unico ha ritenuto di natura tecnica la questione prospettata e ha disposto l’acquisizione di un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma. L’organo collegiale, previa visita medica ove necessaria e con la partecipazione di uno specialista, dovrà esprimere motivato parere sul quesito se il ricorrente, all’atto della domanda o alla data della visita collegiale del 29.11.2022, versasse nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, tenuto conto dell’infermità diagnosticata.

La Corte ha fissato le modalità dell’incombente istruttorio: comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo delle operazioni; facoltà di richiedere direttamente all’amministrazione la documentazione necessaria; facoltà della parte privata di esibire memorie, perizie e certificazioni mediche entro trenta giorni dalla notifica. Ogni altra pronuncia in rito e in merito è stata sospesa, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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