Estinzione del giudizio di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 338 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, soggetto al rito del lavoro, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente per intervenuta esecuzione del giudicato determina l’estinzione del giudizio di ottemperanza. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 181 cod. proc. civ. e dell’art. 309 cod. proc. civ. coerente con i principi di ragionevole durata ed efficienza processuale desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 142/2024, emessa dalla medesima Sezione Giurisdizionale in data 05.04.2024 e notificata all’INPS a mezzo pec il 01.10.2024, unitamente ad atto di diffida di pari data.

Nelle more del giudizio, con nota depositata il 15.04.2025, il ricorrente dichiarava che l’INPS aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza e che, conseguentemente, era venuto meno il suo interesse al prosieguo del procedimento, come risultava dalla dichiarazione di rinuncia agli atti dallo stesso sottoscritta. La difesa dichiarava di non aver provveduto alla notifica del decreto di fissazione dell’odierna udienza; l’INPS non si costituiva e all’udienza pubblica nessuno compariva.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni rileva anzitutto che agli atti è presente l’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, non avendo più interesse alla sua prosecuzione, unitamente alla dichiarazione di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritualmente comunicato dalla Segreteria in data 01.04.2025.

Su tale premessa la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo si fonda sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi discende che la mancata comparizione delle parti alla prima udienza impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il giudice invoca a sostegno gli artt. 24 e 111 Cost. nonché gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., ai quali ritiene debba essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata, in coerenza con i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale.

La decisione non scende nel merito dell’avvenuta esecuzione del giudicato, poiché la carenza sopravvenuta di interesse del ricorrente, evidenziata dalla rinuncia agli atti, assorbe ogni ulteriore valutazione. Il giudice provvede nel senso della estinzione e nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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