Controllo rendiconto 2023: gravi irregolarità escluse ma residui attivi spese legali vigilati (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 4 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, non si esaurisce nell’accertamento delle gravi irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. La funzione collaborativa del controllo consente di segnalare irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, con inviti rivolti all’ente a rimuoverli. L’assenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti correttivi ex art. 148-bis non esclude la possibilità di sollecitare misure gestionali, destinate a essere verificate nella successiva attività di monitoraggio.

Il Fatto

La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2023 del Comune di Peio, ente sottoposto a controllo analitico in ragione della presenza di residui attivi dei titoli 1 e 3 per un valore pro-capite superiore a 1.000,00 euro, secondo i criteri selettivi della deliberazione n. 77/2024/INPR.

L’esame è stato svolto sui questionari e sulle relazioni trasmessi dall’organo di revisione economico-finanziaria, nonché sulle Tabelle PNRR 2024. All’ente ea all’organo di revisione è stata inviata una nota istruttoria con le principali criticità, seguita dalle controdeduzioni. La questione giunge alla decisione collegiale per la definizione del procedimento di controllo sul rendiconto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Il controllo sui rendiconti trova fondamento nell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione la trasmissione di apposita relazione, e nell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne delimita l’ambito alla verifica degli obiettivi di finanza pubblica, del vincolo di indebitamento ex art. 119 Cost., della sostenibilità del debito e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri.

Il Collegio sottolinea il passaggio da un modello di controllo prevalentemente collaborativo a un modello cogente, dotato di efficacia inibitoria qualora ne ricorrano i presupposti. Richiama quindi l’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, che consente di segnalare agli enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, in funzione preventiva. Sul piano della legislazione speciale, la Corte valorizza l’art. 79 dello Statuto di autonomia e la competenza provinciale in materia di finanza locale, oltre alla giurisprudenza costituzionale richiamata (tra cui le sentenze n. 60/2013, n. 184/2016 e n. 80/2017) sul principio di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nel merito, dall’esame dei dati di rendiconto non emergono gravi irregolarità. Assume rilievo, tuttavia, l’elevato onere per spese legali sostenuto nel contenzioso con i concessionari delle centrali idroelettriche, relativo alla determinazione degli estimi catastali e incidente sull’importo delle imposte dovute a titolo di IMU, IMUP e IMIS. Il Collegio rileva inoltre la necessità di un’attenta gestione delle entrate proprie e della riscossione coattiva, per contenere la formazione di nuovi residui attivi.

Quanto ai progetti finanziati con PNRR, PNC e REACT EU, il monitoraggio non ha evidenziato criticità sull’allocazione delle risorse in bilancio né sul rispetto delle scadenze. La Corte raccomanda il rispetto dei cronoprogrammi e, per le somme erogate a titolo di anticipo, l’attivazione dei vincoli di cassa ex art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL, ove i pagamenti non abbiano superato le somme anticipate. Il procedimento si conclude con l’accertamento dell’assenza di gravi irregolarità e con inviti gestionali, da verificare nella successiva attività di monitoraggio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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