Responsabilità erariale esclusa per il rispetto del vincolo decennale di destinazione turistica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 5 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi regionali a fondo perduto concessi per interventi di qualificazione dell’offerta turistica, l’art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e il Programma annuale degli interventi 2003 impongono al beneficiario un vincolo di destinazione d’uso decennale della struttura. Il rispetto di tale vincolo per l’intero periodo prescritto esclude la violazione del vincolo di scopo dell’erogazione e, conseguentemente, l’esistenza del danno erariale, elemento costitutivo della responsabilità amministrativa. L’appello incidentale autonomo proposto dalla Procura contabile oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 184, comma 4, c.g.c., è inammissibile quando censura capi della sentenza non investiti dall’impugnazione principale, non potendosi convertire in appello incidentale tardivo per difetto del nesso di consequenzialità con il gravame già pendente.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte aveva parzialmente accolto la domanda del Procuratore regionale, condannando a titolo di dolo la società e il suo legale rappresentante al pagamento in favore della Regione di euro 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Il danno era stato ravvisato nell’indebita percezione di una sovvenzione a fondo perduto prevista dalla legge regionale n. 18 del 1999, che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata destinata a finalità diverse da quelle previste.

La vicenda traeva origine dall’annotazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Asti del 15 ottobre 2019. La società aveva ottenuto nel 2014 l’ammissione al contributo di euro 100.000 e, con atto notarile, si era impegnata a mantenere la destinazione d’uso di affittacamere per dieci anni. Nel dicembre 2015 l’immobile era stato locato a una società per l’accoglienza di richiedenti asilo. La sentenza di primo grado aveva assolto le funzionarie pubbliche, nei cui confronti la Procura aveva proposto appello incidentale.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio ha esaminato la tempestività dell’appello incidentale della Procura regionale. Richiamando l’art. 184 c.g.c. e la distinzione tra appello incidentale tipico e autonomo, la Corte ha ricordato che quest’ultimo, diretto a censurare un capo distinto della sentenza sulla base di un interesse non originato dal gravame altrui, deve proporsi entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o dell’altra impugnazione. Il gravame tardivo è ammesso solo se possiede uno specifico nesso di consequenzialità con l’impugnativa principale o incidentale già pendente.

Nel caso concreto, l’appello principale era stato notificato alla Procura regionale il 22 novembre 2021, con scadenza del termine decadenziale fissata al 21 gennaio 2022. L’appello della parte pubblica risultava invece notificato il 3 febbraio 2022. Poiché esso censurava l’assoluzione di soggetti non investiti dall’appello principale, la Corte lo ha qualificato come autonomo e privo di collegamento con le impugnazioni pendenti, dichiarandolo pertanto inammissibile.

Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio ha accolto il motivo degli appellanti principali relativo all’insussistenza del danno. La legge regionale n. 18 del 1999 e il Programma annuale 2003, approvato con D.G.R. n. 78-8830 del 25 marzo 2003, miravano a potenziare il comparto turistico in vista dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, imponendo un vincolo di destinazione decennale.

La Corte ha verificato che la società aveva mantenuto la destinazione turistico-ricettiva di affittacamere fino al 2015, come confermato dal verbale di sopralluogo del 5 marzo 2015. Il contratto di locazione per l’accoglienza dei richiedenti asilo decorreva dal 1° dicembre 2015, dunque dopo la scadenza del vincolo. Ne consegue che la finalità pubblicistica del progetto è stata integralmente assicurata e che non vi è stata alcuna operazione elusiva della destinazione del contributo.

L’assenza del danno, elemento costitutivo essenziale della responsabilità erariale, è stata ritenuta sufficiente a escludere la responsabilità della società e del legale rappresentante. L’appello principale è stato quindi accolto e la domanda di primo grado respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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