Responsabilità medica e azione contabile: irretroattività della legge Gelli (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 64 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della responsabilità medica introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, in assenza di un’espressa disciplina transitoria che ne disponga la retroattività, si applica esclusivamente ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, in conformità al principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi. Tale irretroattività riguarda anche le disposizioni di natura processuale contenute nella stessa legge, stante la stretta connessione con il nuovo regime di responsabilità. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti per danno indiretto provocato da dipendenti di strutture sanitarie pubbliche non trova applicazione il termine decadenziale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 24/2017, riferito all’azione di rivalsa che le strutture private esercitano davanti al giudice ordinario. L’errore diagnostico del medico patologo può essere provato anche mediante la revisione del preparato istologico effettuata dalla medesima azienda sanitaria su richiesta clinica del curante, nonché tramite prove atipiche, tra cui la CTU espletata in altro giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico patologo in servizio presso un’azienda sanitaria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno indiretto per la somma corrisposta dall’amministrazione agli eredi di un paziente deceduto. Secondo l’accusa contabile, il medico aveva refertato nel 2010 un preparato istologico da appendicectomia come semplice appendicite acuta flemmonosa, omettendo di rilevare un adenocarcinoma già presente. Solo nel 2016, a seguito di ulteriori accertamenti, la neoplasia veniva diagnosticata e il paziente decedeva nello stesso anno. Dopo una transazione tra l’azienda sanitaria e gli eredi, la Procura ha esercitato l’azione di responsabilità.

La difesa ha eccepito la decadenza dell’azione ai sensi degli artt. 9 e 13 della legge n. 24/2017, ha contestato la prova dell’errore diagnostico, essendo il preparato non più nella disponibilità dell’azienda, e ha sostenuto la carenza di gravità della colpa per la rarità della neoplasia e l’elevato carico di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Secondo la giurisprudenza contabile, le nuove disposizioni non si applicano ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore, perché manca una disciplina transitoria che ne disponga la retroattività. L’irretroattività opera anche per le norme di natura processuale, data la stretta connessione con il nuovo regime di responsabilità. Il momento rilevante è quello di realizzazione dell’evento dannoso, coincidente con la condotta contestata, risalente al 2010.

Quanto al termine decadenziale, l’art. 9, comma 2, riguarda solo l’azione di rivalsa davanti al giudice ordinario; per i giudizi innanzi alla Corte dei conti trova applicazione il comma 5, che non prevede analogo termine. Anche la tesi fondata sull’art. 252 disp. att. c.c. è superata, poiché i momenti di decorrenza richiamati dalla difesa sono successivi all’entrata in vigore della legge.

Nel merito, il Collegio ritiene provato l’errore diagnostico mediante il referto di revisione del 2016, prodotto in atti e richiesto da un sanitario curante prima del contenzioso: il secondo esame confermava la presenza dell’adenocarcinoma. La CTU espletata in sede civile chiarisce che la diagnosi si ottiene nella maggior parte dei casi con l’esame istologico definitivo, non essendo la difficoltà ravvisabile in questa fase. La condotta è quindi connotata da grave negligenza e imperizia.

Il giudice contabile può trarre argomenti di prova anche da prove atipiche, comprese le consulenze tecniche rese in altri processi. Sussistono il nesso di causalità e il danno, poiché la tempestiva diagnosi avrebbe consentito l’emicolectomia destra, con percentuali di sopravvivenza più elevate.

Nella quantificazione, il Collegio esercita il potere riduttivo ex art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, valorizzando il numero di referti eseguiti dal medico nel 2010, superiore ai limiti regionali fissati successivamente. La condanna è quindi limitata al 60% dell’importo richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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