Coefficiente 2,44% per militari con anzianità inferiore a 18 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 72 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 18 anni, va calcolata applicando il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per ogni anno di anzianità maturato, e non il diverso coefficiente richiesto dall’interessato. Il principio, enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, si applica anche ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni al 31 dicembre 1995. Ove l’INPS abbia spontaneamente riliquidato il trattamento con l’aliquota corretta e pagato gli arretrati, l’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7 c.g.c., con compensazione delle spese.

Il Fatto

Un militare, cessato dal servizio con un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a tredici anni e cinque mesi, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’applicazione, sulla quota di anzianità maturata a quella data, del coefficiente annuo del 2,93% o, in via subordinata, del 2,445%, come indicato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.

La Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 182/2021, aveva respinto il ricorso, negando l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per difetto del requisito dei quindici anni di anzianità al 31 dicembre 1995. Il militare ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione della norma, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., difetto di motivazione e violazione della circolare Inpdap n. 22 del 2009. L’INPS si è costituito rappresentando di avere già riliquidato la pensione con l’aliquota del 2,44% e di avere corrisposto gli arretrati sul rateo di luglio 2022, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricondotto la controversia al computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati con anzianità superiore ai venti anni e con anzianità inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995. La questione è stata affrontata dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questione di massima con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.

La prima pronuncia ha stabilito che la quota retributiva, per il personale militare con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. La seconda ha esteso il principio ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni.

Il Collegio ha aderito a tale indirizzo, richiamando la giurisprudenza contabile di appello che lo ha condiviso, e ha applicato il principio di sinteticità della motivazione ex artt. 5, comma 2, c.g.c. e 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c., non emergendo elementi nuovi che inducessero a interpretazioni difformi. Ha quindi respinto la domanda di applicazione dell’aliquota del 2,445%, diversa da quella fissata dalle Sezioni Riunite.

Quanto al riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, l’INPS ha depositato la determina di rideterminazione della pensione e il cedolino di luglio 2022 con la liquidazione degli arretrati dal 1° febbraio 2020. Il Collegio ha pertanto rilevato d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., quale richiamato dall’art. 7 c.g.c., dichiarando l’appello improcedibile a decorrere dal luglio 2022.

Sulle spese, il Collegio ha escluso il principio di soccombenza virtuale invocato dall’appellante, rilevando che l’INPS ha provveduto senza irragionevole ritardo e compensando le spese tra le parti. Nessun provvedimento è stato adottato sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *