Indebita percezione di fondi agricoli da soggetto interdetto dai pubblici uffici (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 45 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna penale definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., cui consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, integra la condizione ostativa di cui all’art. 67, commi 1 e 8, d.lgs. n. 159/2011, che preclude senza limite temporale l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici, nazionali o europei, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. La percezione di contributi agricoli a valere su FEAGA e FEASR da parte del soggetto inciso da tale incapacità giuridica determina uno sviamento funzionale delle risorse rispetto allo scopo programmato e sottrae fondi ad altri beneficiari legittimati, con conseguente danno erariale pari all’intero importo percepito. L’ignoranza degli effetti preclusivi della condanna non esclude l’elemento soggettivo, poiché il richiedente è gravato da obblighi di informazione giuridica la cui violazione rende l’ignoranza evitabile e rimproverabile. La sottoscrizione reiterata delle dichiarazioni di inesistenza di cause di divieto antimafia, unita alla consapevolezza della condanna, integra il dolo eventuale e preclude l’esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un allevatore, in proprio e quale rappresentante legale della propria ditta individuale, chiedendo la condanna al pagamento di euro 85.091,88, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguarda l’indebita percezione, dal 2012 al 2020, di finanziamenti pubblici a carico del FEAGA e del FEASR, erogati dall’organismo pagatore AGEA, nonostante il convenuto fosse destinatario di una condanna penale definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Un precedente atto di citazione era stato dichiarato inammissibile per mancata audizione personale del convenuto. Rinnovata l’istruttoria, la Procura ha nuovamente citato il convenuto, che si è costituito tardivamente eccependo la prescrizione e la carenza dell’elemento soggettivo, invocando la propria buona fede e l’affidamento al Centro di Assistenza Agricola che aveva materialmente predisposto le domande.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la violazione del ne bis in idem, poiché la precedente pronuncia si era limitata a rilevare il difetto di incardinamento del giudizio, senza alcuna valutazione di merito, ai sensi dell’art. 67, comma 2, c.g.c.. Dichiara inoltre inammissibile l’eccezione di prescrizione, sollevata nella comparsa depositata tardivamente il 13 gennaio 2025, con decadenza ai sensi dell’art. 90 c.g.c.; osserva comunque che l’eccezione sarebbe stata infondata nel merito.

Sul merito, la Corte accerta la sussistenza della causa ostativa tramite il certificato del casellario giudiziale. La condanna definitiva del 2011 per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, richiamato dall’art. 10, commi 1 e 5-ter, legge n. 575/1965 e poi dall’art. 67, commi 1 e 8, d.lgs. n. 159/2011, ha realizzato quella condizione di incapacità giuridica ostativa all’accesso alle pubbliche contribuzioni, senza limite di durata degli effetti preclusivi. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 178 del 30 luglio 2021) che ha ritenuto ragionevole la normativa, in quanto misura di contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico.

La Sezione ricostruisce il danno in termini di sviamento funzionale: l’irregolare utilizzo delle risorse pubbliche incide negativamente sul programma imposto dall’amministrazione, e la carenza ab origine dei presupposti soggettivi sottrae risorse ad altri soggetti legittimati. Richiama sul punto la giurisprudenza contabile (Sez. III App. n. 202/2010, Sez. I App. n. 457/2011 e n. 281/2013, Sez. Sicilia n. 10/2022, Sez. Sardegna n. 266/2021 e n. 153/2022, confermata da Sez. I App. n. 214/2024), da cui deriva l’integrale rifusione dei contributi.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude che l’invocata incolpevole ignoranza sia comprovata. Il convenuto non ha fornito prova di aver informato della condanna il Centro di Assistenza Agricola, e ha reiteratamente dichiarato nei moduli di conoscere le norme sull’ammissibilità degli aiuti e di essere in possesso dei requisiti, attestando l’assenza di cause di divieto antimafia. La condotta integra quindi il dolo eventuale, avendo l’agente previsto la concreta possibilità dell’evento e agito aderendo ad esso.

L’assoluzione nel giudizio penale per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. non incide, stante il diverso ambito di valutazione della condotta. Il Collegio richiama la sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, che ha riformulato l’art. 5 cod. pen., precisando che la violazione degli obblighi di informazione giuridica rende l’ignoranza evitabile e rimproverabile. La configurazione dolosa esclude, infine, l’esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 52 del t.u. n. 1214/1934.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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