Controllo spese elettorali: conformità a legge e regolarità documentale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 29 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle elezioni amministrative dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è chiamato a un giudizio di conformità alla legge delle spese sostenute e di regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della l. n. 96/2012. Il perimetro del controllo è delimitato dalla legge e non si estende a valutazioni di merito sull’opportunità o sull’efficacia della spesa. L’accertamento positivo del Collegio si conclude con la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale interessato, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo dei rendiconti delle spese elettorali presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 nel Comune di Monopoli, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e, perciò, soggetto al controllo del Collegio. Il Consiglio comunale si è insediato il 12 luglio 2023.
Sono pervenuti i consuntivi di dodici liste. Otto hanno presentato un rendiconto negativo, con dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante l’assenza di entrate e di spese. Le restanti quattro hanno rendicontato spese di importo contenuto, in alcuni casi attribuite a quota parte di spese sostenute su più Comuni pugliesi. La questione arriva davanti al Collegio nell’ambito della verifica demandata dalla legge alle sezioni regionali di controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla l. n. 515/1993 in tema di limiti, tipologia e pubblicità delle spese elettorali, e dalla l. n. 96/2012, che ha esteso agli enti locali di maggiore dimensione il controllo sui rendiconti.
Il richiamo è all’art. 13, comma 6, della l. n. 96/2012, che attribuisce a un collegio istituito presso le sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche nelle campagne elettorali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il successivo art. 13, comma 7, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro in caso di mancato deposito dei consuntivi.
Il Collegio precisa poi l’ambito del proprio controllo: ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, esso è limitato alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Restano fuori dal perimetro valutazioni di merito.
L’istruttoria si è svolta attraverso la richiesta di informazioni e dati ai Presidenti dei Consigli comunali interessati, disposta con delibera n. 121/2023/CSE. All’esito, le spese sostenute dalle liste sono risultate conformi a legge e la documentazione prodotta a prova delle stesse è risultata regolare.
Il Collegio accerta dunque la conformità e la regolarità e dispone la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale di Monopoli, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993. Si tratta di un esito pienamente favorevole per le formazioni politiche controllate, che non dà luogo ad alcuna sanzione.
Nota della Redazione
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