Controllo spese elettorali comunali e documentazione intestata a persona fisica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 21 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo di legittimità sulle spese elettorali delle formazioni politiche nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la documentazione giustificativa attestante la spesa deve essere riferibile alla lista e non a una persona fisica; la documentazione intestata a soggetto diverso dalla formazione politica non prova la spesa e comporta l’esclusione della relativa voce dal conto consuntivo. Il Collegio può autonomamente riesaminare il rendiconto anche in ordine all’ammontare, rimodulando le spese forfettarie in proporzione alle spese ammissibili e documentate residue. L’inosservanza degli obblighi documentali, ove non integri le fattispecie sanzionabili tipizzate, dà luogo a rilievo senza applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato i conti consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Nove liste hanno preso parte alla competizione; tutte hanno adempiuto all’obbligo di presentazione dei rendiconti entro il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.
Il Collegio ha formulato rilievi istruttori nei confronti di tre liste, chiedendo integrazioni documentali in ordine alla documentazione giustificativa delle spese, risultata intestata a persona fisica e non alla formazione politica. Tutte le formazioni interpellate hanno fornito i chiarimenti richiesti. La questione attiene alla riferibilità soggettiva della documentazione di spesa e alle conseguenze sul rendiconto e sul calcolo delle spese forfettarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 12 della L. n. 515/1993, che impone l’indicazione delle spese sostenute, con riscontro nella documentazione contabile allegata, e delle correlate fonti di finanziamento. Il controllo affidato alla Corte dei conti è un controllo successivo di legittimità, volto a verificare la conformità alla legge delle spese e la regolarità della documentazione.
Sul punto decisivo, il Collegio rileva che la documentazione giustificativa prodotta risulta intestata a persona fisica e non alla lista. Una siffatta documentazione non assolve all’onere probatorio richiesto dalla norma: essa non è idonea a dimostrare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dalla formazione politica e a essa riferibile. Ne consegue l’esclusione delle relative voci dal conto consuntivo.
Il Collegio applica il medesimo criterio a tre liste. In due casi esclude singole fatture, per importi determinati; in un caso esclude la totalità delle spese rendicontate, corrispondenti a tutte le voci indicate. La declaratoria di irregolarità opera agli effetti del rispetto dei limiti generali di spesa e dell’impiego delle risorse.
Il Collegio affronta poi il trattamento delle spese generali di cui all’art. 11, secondo comma, della L. n. 515/1993, calcolate in misura forfettaria nella percentuale fissa del 30 per cento delle spese ammissibili e documentate. Richiamando il proprio orientamento, esonera dall’onere della prova le spese generali fino a concorrenza del 30 per cento delle spese documentabili e documentate di cui al primo comma. Ne segue che, esclusa una voce di spesa, il forfait deve essere corrispondentemente ricalcolato.
Il Collegio precisa infine che le irregolarità riscontrate non integrano le fattispecie sanzionabili previste dall’art. 13, commi 6 e 7, della L. n. 96/2012. Allo stato degli atti, quindi, non si applica alcuna sanzione e non si approfondiscono le questioni del procedimento sanzionatorio collegate al richiamo delle garanzie della L. n. 689/1981. La deliberazione approva il referto e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per la pubblicazione e la comunicazione ai delegati di lista.
Nota della Redazione
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