Premio di risultato una tantum nelle fondazioni liriche: certificazione positiva con raccomandazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della certificazione prevista dall’art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 112 del 2013, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica esclusivamente l’attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. L’ipotesi di accordo aziendale che istituisca un premio di risultato qualificato come una tantum, ancorato a obiettivi di incremento della produzione e subordinato al pareggio di bilancio, rientra nell’oggetto della certificazione indipendentemente dal suo carattere interinale. La sussistenza di un apposito accantonamento a fondo rischi e di un fondo di gestione disponibile integro ne conferma l’attendibilità e la sostenibilità. La certificazione positiva può essere accompagnata da raccomandazioni, tra cui quella di concludere la contrattazione prima del verificarsi degli obiettivi incentivanti, per evitare un’inversione logica tra presupposti e fini dell’incentivo.
Il Fatto
La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, sottoposta a un piano di risanamento approvato ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 91 del 2013, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo l’ipotesi di accordo sul premio di risultato per l’anno 2023, sottoscritta con le rappresentanze sindacali territoriali. L’accordo istituisce, in favore del personale dipendente, un premio di risultato qualificato come una tantum, quantificato nel limite massimo del 7% dei minimi tabellari, con una quota aggiuntiva per chi ha svolto funzioni di R.U.P. nel 2023.
La misura è ancorata a obiettivi di incremento dei ricavi di biglietteria, delle rappresentazioni e del numero di spettatori, con riduzione proporzionale in caso di mancato integrale conseguimento, ed è subordinata al raggiungimento del pareggio di bilancio anche nell’esercizio 2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura giuridica delle fondazioni lirico sinfoniche. Pur divenute soggetti di diritto privato con il d.lgs. n. 367 del 1996, esse conservano una marcata impronta pubblicistica, come rilevato dalla Corte costituzionale n. 153 del 2011, che giustifica le misure di risanamento introdotte dall’art. 11 del d.l. n. 91 del 2013. La Fondazione ha raggiunto l’equilibrio economico-finanziario nel 2023, con cessazione della fase emergenziale al termine di tale esercizio.
Sul piano della funzione certificatoria, la Corte chiarisce che l’oggetto del controllo è circoscritto all’attendibilità dei costi quantificati e alla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, secondo i parametri fissati dall’art. 11, comma 19. L’interesse pubblico sotteso è la salvaguardia del sistema musicale di eccellenza attraverso una gestione improntata a efficienza, efficacia ed economicità.
In ordine all’ammissibilità della sottoposizione a certificazione, la Sezione osserva che l’ipotesi di accordo disciplina la quantificazione e l’erogazione di una componente variabile della retribuzione correlata alla produttività. Tale circostanza ne impone la sussunzione nell’ambito dell’art. 11, comma 19, indipendentemente dal carattere interinale limitato al solo esercizio 2023. Il premio trova il proprio referente nell’art. 15 del CCNL, che consente l’integrazione in sede di contrattazione aziendale della quota di produttività.
Quanto all’attendibilità, il Nucleo tecnico ha verificato analiticamente i costi per ciascun dipendente, per un importo complessivo di Euro 443.977,22. La Fondazione ha precisato che la stima è effettuata in eccesso e in termini prudenziali, poiché include componenti che non concorreranno alla base di calcolo. La Corte rileva che la quantificazione è attendibile e che sussiste la disponibilità delle risorse grazie all’accantonamento a fondo rischi di Euro 450.000 operato nel bilancio 2023.
Infine, sul piano della tempistica, la Sezione richiama il requisito temporale che impone alle richieste di certificazione di collocarsi in data anteriore all’applicazione dell’ipotesi di accordo. L’accordo deve essere definito prima del verificarsi degli obiettivi, per evitare che il premio si risolva in un benefit concordato a posteriori rispetto a obiettivi già realizzati o facilmente conoscibili. Da qui le raccomandazioni di procedere tempestivamente alla contrattazione aziendale e di evitare che la sistematica riproposizione di misure qualificate come una tantum ne tramuti la natura interinale in stabile prassi operativa.
Nota della Redazione
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