Obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa per (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 135 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano il controllo successivo sulla gestione degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro relativi a incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005. L’obbligo di trasmissione va assolto anche per gli atti che l’amministrazione qualifica come appalti di servizi, poiché la verifica della natura dell’incarico prescinde dal nomen iuris e richiede una valutazione sostanziale del contenuto dell’atto. Il ricorso a professionalità esterne, tanto mediante incarico quanto mediante appalto, costituisce extrema ratio, coerente con il principio di autosufficienza organizzativa desumibile dall’art. 97 Cost.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha adottato un aggiornamento delle linee guida già approvate con la precedente deliberazione del 2021 in materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. L’intervento si è reso necessario per adeguare le indicazioni operative al nuovo assetto normativo, segnato dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici.
La deliberazione è destinata a tutte le amministrazioni pubbliche con sede nella regione e mira a superare le criticità riscontrate negli adempimenti trasmessi dagli enti in attuazione dell’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005. Il quesito di fondo riguarda quali atti di spesa debbano essere inviati alla Sezione e come distinguere gli incarichi professionali dagli appalti di servizi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal dato normativo del comma 173, che impone la trasmissione degli atti di spesa superiori a 5.000 euro relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 della medesima legge, per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. L’obbligo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni nella ampia accezione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, compresi regioni ed enti locali, ancorché nei loro confronti non operino le disposizioni limitative richiamate.
Il quadro sostanziale di riferimento è fissato dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Le amministrazioni possono conferire esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza di presupposti rigorosi: corrispondenza dell’oggetto alle competenze istituzionali, previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne, temporaneità e alta qualificazione della prestazione, predeterminazione di durata, oggetto e compenso, previa procedura comparativa. La Sezione ribadisce che l’autosufficienza organizzativa è principio immanente all’ordinamento e che il ricorso all’esterno non può sopperire a carenze programmatorie.
Sul piano distintivo, la Corte separa gli appalti di servizi, disciplinati dal Codice dei contratti, dagli incarichi ex art. 7, comma 6. Il criterio discriminante è sostanziale e combina un profilo oggettivo, legato alla natura della prestazione, e un profilo soggettivo, relativo al destinatario. L’incarico intellettuale si caratterizza per l’intuitu personae e l’infungibilità; l’appalto per l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio da parte dell’esecutore. Il nomen iuris adottato dall’ente non è decisivo.
Da qui la ricaduta operativa più rilevante: anche gli atti di spesa che costituiscono appalti di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, devono essere trasmessi alla Sezione, per consentirle di verificare in concreto la natura dell’affidamento. La trasmissione resta peraltro distinta dagli adempimenti di trasparenza, che seguono l’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 per gli incarichi e l’art. 37 per i contratti pubblici.
La Sezione individua infine le fattispecie escluse dall’obbligo, tra cui gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, le prestazioni professionali obbligatorie per legge, gli incarichi ex art. 110 TUEL, gli addetti stampa e il patrocinio giudiziale. Sono parimenti esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non più ammissibili nel vigente assetto normativo.
Nota della Redazione
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