Cessata materia del contendere su pensione privilegiata riconosciuta in corso di causa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 13 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per il riconoscimento della pensione privilegiata, la sopravvenuta liquidazione della prestazione da parte dell’INPS nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente all’accertamento giudiziale del diritto. In tale evenienza, la regolazione delle spese di lite non segue il criterio della soccombenza processuale formale, ma quello della soccombenza virtuale: le spese sono liquidate in favore della parte che avrebbe visto accogliere la domanda ove il giudizio fosse proseguito. Ne consegue che l’istituto previdenziale, pur non risultando formalmente soccombente, sopporta l’onere delle spese per aver dato causa al giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo di accertare il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato di settima categoria e di condannare l’INPS alla corresponsione degli arretrati a far data dal congedo, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese di causa.

Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito rappresentando che la prestazione era stata riconosciuta e che l’Ufficio territorialmente competente aveva riliquidato la pensione con decorrenza dalla data indicata, con accessori di legge. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata concretamente liquidata dall’Istituto. Il riconoscimento in corso di causa della pretesa dedotta in giudizio priva di oggetto la domanda e ne impedisce la definizione nel merito.

Su questo presupposto la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non accerta il diritto nel merito, ma constata il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto della condotta satisfattiva dell’ente previdenziale, che ha integralmente adempiuto alla pretesa dell’interessato.

La parte più significativa della decisione riguarda la regolazione delle spese di lite. La Corte non ha applicato il criterio della soccombenza formale — che avrebbe escluso la condanna dell’INPS, non essendo questi rimasto soccombente nel dispositivo — ma quello della soccombenza virtuale. Il giudice ha così valutato quale sarebbe stato l’esito del giudizio se esso fosse proseguito e ha posto le spese a carico dell’Istituto, che ha dato causa al ricorso con la propria iniziale inerzia.

Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori, con il criterio della soccombenza virtuale. Nulla è stato disposto per le spese di giudizio. Il dispositivo ha quindi definito il procedimento con la declaratoria di cessata materia del contendere e con la condanna dell’INPS al pagamento delle spese, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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