Rito abbreviato contabile: pagamento tardivo e rimessione in termini (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., il convenuto che abbia tempestivamente pagato la somma determinata con il decreto di ammissione al rito, entro il nuovo termine concessogli con l’ordinanza di rimessione in termini, ha diritto alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, co. 8, c.g.c.. Il Collegio verifica, sulla base dello stato degli atti e senza approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. La definizione agevolata produce la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Le spese di giustizia sono poste a carico del convenuto in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due militari dell’Arma dei Carabinieri in relazione a fatti accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna, per lesioni personali gravi aggravate dall’abuso di potere e dall’uso dell’arma, cagionate a un cittadino straniero durante il servizio. La pretesa risarcitoria, a titolo di danno all’immagine, ammontava complessivamente a euro 40.000,00, così ripartita: euro 25.000,00 a carico del capo pattuglia e euro 15.000,00 a carico dell’autista.

Entrambi i convenuti hanno chiesto la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con pagamento di euro 9.000,00 e di euro 5.500,00. Il Collegio, con decreto n. 1/2024, ha accolto le istanze. Il primo convenuto ha pagato nel termine; il secondo ha chiesto la rimessione in termini, accolta con ordinanza n. 5/2024 d.d. 19 settembre 2024, e ha versato la somma il 24 settembre 2024. Il giudizio nei confronti del secondo convenuto giunge così alla definizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione deflattiva del rito speciale, ricostruita alla luce dell’art. 130, co. 1, c.g.c., che consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di chiedere la definizione alternativa mediante pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

In questo ambito, il giudice valuta ai sensi dell’art. 130, co. 6, c.g.c., sulla base dello stato degli atti e senza alcun approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, in rapporto alla gravità della condotta e all’entità del danno. Il convenuto ha provveduto all’integrale pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione, pari a euro 5.500,00, nel nuovo termine assegnato con l’ordinanza di rimessione in termini, depositando la documentazione bancaria e la quietanza rilasciata dal Comando Legione Carabinieri.

Poiché risultano integrate tutte le condizioni e il pubblico ministero ha espresso parere favorevole, il Collegio definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, co. 8, c.g.c., con le conseguenze processuali proprie di tale regime, individuate nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

Sul governo delle spese, la Corte richiama la valutazione già svolta con il citato decreto sull’ammissibilità della definizione agevolata e applica il criterio della soccombenza virtuale. Le spese di giustizia sono pertanto imputate al convenuto e liquidate in euro 275,97, tenuto conto di quelle già poste a carico dell’altro militare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *