Controlli interni: obbligo di verifiche effettive e non meramente formali (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 59 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e seguenti del Tuel, risponde a una finalità di effettività e non di mero adempimento formale. Il referto annuale del Presidente della Provincia, redatto secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e deve fondarsi su dati puntuali e verificati. Le incongruenze tra le attestazioni contenute nei questionari e i chiarimenti resi in sede istruttoria impongono alla Sezione di richiamare l’ente alla corretta compilazione degli schemi e all’adozione di misure correttive. La natura collaborativa del controllo non esonera dall’obbligo di periodiche e sostanziali verifiche sullo stato di attuazione dei programmi, con riserva di successiva verifica.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha esaminato congiuntamente i referti annuali trasmessi dal Presidente della Provincia di Frosinone sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023. I documenti sono pervenuti mediante l’applicativo “LimeFit” e sono stati integrati da una nota istruttoria del magistrato relatore e dal conseguente riscontro dell’ente.
L’esame ha riguardato le diverse tipologie di controllo interno: regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati, qualità dei servizi e l’Appendice PNRR. La questione sottoposta al Collegio attiene all’adeguatezza e all’effettivo funzionamento del sistema, con specifica attenzione alle incongruenze emerse tra le attestazioni dei questionari e i dati forniti in fase istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice normativa. Ai sensi dell’art. 148 del Tuel, i Presidenti delle province redigono un referto annuale che integra il quadro informativo per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni. Le Sezioni giurisdizionali, in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo, possono irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori; il controllo conserva però natura fondamentalmente collaborativa.
Sul controllo di regolarità, emerge la profonda incongruenza tra i dati delle relazioni-questionario — che indicano atti integralmente sottoposti a verifica (4.265 nel 2022 e 4.138 nel 2023 per la regolarità contabile) — e quelli forniti in istruttoria, riferiti a sole 177 e 187 determine. Il Collegio richiama l’ente alla puntuale verifica dei dati e invita a evitare la logica del mero adempimento formale, suggerendo criteri di campionamento più aderenti agli standard internazionali.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione rileva margini di miglioramento nel monitoraggio dell’attività in lavoro agile, che dovrebbe basarsi sulla verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati, più che sulla soddisfazione dei dipendenti. Il controllo strategico, non integrato con quello di gestione sino al 2023, presenta a sua volta possibili margini di miglioramento; la carenza risulta superata nel 2024 tramite il PIAO e un software integrato.
Sul controllo degli organismi partecipati, il Collegio rileva criticità: la doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci manca per alcune partecipate e il programma di valutazione del rischio ex art. 6 Tusp risulta adottato solo da una società. L’eccessivo prolungamento delle liquidazioni è segnalato come contrario alla funzione della procedura.
La Sezione dichiara adeguati i controlli sugli equilibri finanziari e sull’Appendice PNRR. Con il dispositivo, ai sensi dell’art. 148 del Tuel, accerta la presenza di criticità e invita l’ente ad adottare idonee misure correttive, con riserva di successiva verifica.
Nota della Redazione
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