Danno erariale da CIG in deroga indebita (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 181 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danno erariale conseguente all’indebita percezione di trattamenti di integrazione salariale in deroga, risponde a titolo di dolo la società beneficiaria che, attraverso il proprio legale rappresentante, attesti nel Libro Unico del Lavoro e comunichi all’INPS assenze non corrispondenti alla realtà, percependo somme non dovute. La posizione del legale rappresentante è legata alla società da un rapporto di immedesimazione organica, che radica la giurisdizione contabile anche nei suoi confronti. Il c.d. rapporto di servizio funzionale con l’Amministrazione danneggiata si configura per il solo inserimento del privato nel procedimento di erogazione della provvidenza pubblica. Ne deriva la condanna in solido di società e amministratore al ristoro del pregiudizio patito dall’ente previdenziale, oltre rivalutazione e interessi.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una società cooperativa, operante nel settore della riparazione e manutenzione di autoveicoli, e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al pagamento, in favore dell’INPS, di euro 10.877,23, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La notizia di danno era giunta alla Procura erariale dalla segnalazione della Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., definito con sentenza di estinzione per prescrizione. I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio rileva la ritualità e la tempestività della notificazione dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza. Non ricorre alcun vizio che importi nullità della notificazione, sicché non si rende necessaria la rinnovazione né la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell’art. 93, comma 1, cod. giust. cont. Va pertanto dichiarata la contumacia dei convenuti.

Nel merito, la mancata costituzione e l’assenza di contestazioni sulla ricostruzione dei fatti consentono di accertare la fondatezza della domanda risarcitoria. Il legale rappresentante, ottenuta dalla Regione la concessione della CIG in deroga per i propri dipendenti, con erogazione diretta del trattamento da parte dell’INPS, poneva in essere artifici e raggiri: attestava nel Libro Unico del Lavoro e comunicava all’Istituto, tramite il mod. SR41, le assenze di cinque dipendenti per il periodo giugno 2012 – dicembre 2013, mentre gli stessi erano presenti al lavoro.

La prova della presenza in servizio emerge dalle commesse di riparazione, recanti le iniziali dei lavoratori, la sottoscrizione delle attestazioni dei lavori eseguiti e la data di fatturazione degli interventi. Il comportamento ha assicurato alla società un indebito risparmio sul costo del lavoro pari ai trattamenti corrisposti, quantificati sulla base della tabella elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli estratti dei cassetti previdenziali.

Quanto all’elemento psicologico, il Collegio ravvisa il dolo: il rappresentante ha volontariamente attestato la ricorrenza delle condizioni per fruire del trattamento, con dichiarazioni non corrispondenti al vero, nella consapevolezza della carenza dei presupposti e traendo intenzionalmente in errore l’ente erogante. Il danno è ascritto alla società e all’amministratore, con condanna solidale al risarcimento di euro 10.877,23, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dicembre 2013 fino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali da tale data sino al soddisfo. Le spese processuali, liquidate in euro 187,56, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 174 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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