Controllo spese elettorali: richieste istruttorie al Comune sulle formazioni politiche (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 76 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. I rappresentanti delle formazioni politiche devono trasmettere alla Sezione il consuntivo delle spese e delle relative fonti di finanziamento entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, secondo l’art. 12, comma 1, legge n. 515/1993. L’obbligo di rendicontazione sussiste esclusivamente per le spese sostenute in nome e per conto del partito, lista o movimento, restando escluse quelle dei singoli candidati, soggette alla rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello. Il Sindaco è destinatario dell’invito a fornire le informazioni necessarie alla verifica e a notificare la deliberazione ai rappresentanti delle formazioni politiche.
Il Fatto
Il Comune di Vibo Valentia ha una popolazione superiore a 30.000 abitanti ed è stato interessato dalla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024. Ricorrono quindi i presupposti per l’esercizio del controllo sulle spese elettorali da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Al fine di poter effettuare la verifica, il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una serie di informazioni, non risultando altrimenti ricostruibile il quadro delle formazioni politiche partecipanti e dei relativi adempimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla normativa richiamata in premessa, che impone ai rappresentanti di ogni partito, movimento o lista di presentare alla Corte dei conti il consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. Le Sezioni regionali effettuano i controlli attraverso apposito Collegio nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
Su tale base, il Collegio invita il Sindaco del Comune di Vibo Valentia a comunicare il numero degli iscritti nelle liste elettorali alla data delle elezioni, la data di convocazione dei comizi, l’elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti con i candidati consiglieri, il nominativo del candidato sindaco e dei delegati di ciascuna lista, unitamente ai recapiti, nonché la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. Il Collegio ammette che possa essere utilmente trasmesso anche il manifesto dei candidati.
Il Collegio precisa poi le modalità di redazione dei rendiconti. Gli stessi devono seguire l’allegato prospetto, facente parte integrante della deliberazione. L’obbligo di rendicontazione riguarda esclusivamente le spese sostenute da partiti, liste o movimenti; restano escluse le spese dei singoli candidati alla carica di sindaco o consigliere, per le quali opera il distinto obbligo di rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 14, legge n. 515/1993.
L’obbligo sussiste anche quando la formazione politica non abbia sostenuto alcuna spesa. I rendiconti devono essere sottoscritti da una persona fisica chiaramente individuata, con recapiti anche per la notifica, e il sottoscrittore deve rappresentare la formazione politica. Devono inoltre indicare l’ammontare dei finanziamenti con specificazione delle singole fonti, l’ammontare delle spese ricondotte alle categorie dell’art. 11, legge n. 515/1993, ed essere corredati dalla documentazione delle spese rendicontate, raggruppata e numerata secondo il prospetto e temporalmente congrua rispetto al periodo elettorale.
Il Collegio rammenta infine l’apparato sanzionatorio: la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro per il mancato deposito dei rendiconti; quella da 5.164,57 a 51.645,69 euro per la mancata indicazione delle fonti di finanziamento; e la sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa. Il tutto si traduce nel dispositivo che invita il Sindaco a comunicare le informazioni entro 15 giorni, a notificare la deliberazione ai rappresentanti delle formazioni politiche e a confermare alla Sezione, entro 10 giorni dall’insediamento del Consiglio, l’avvenuto adempimento.
Nota della Redazione
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