Coefficiente 2,44% quota retributiva militari cessati oltre 20 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 20 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio fissato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM è esteso ai militari “under 15” dalle Sezioni riunite n. 12/2021/QM. La circolare interna con cui l’INPS dispone la riliquidazione non integra acquiescenza alla sentenza di primo grado, mancando la rinuncia all’appello nelle forme dell’art. 110 c.g.c.
Il Fatto
Due militari in quiescenza, cessati dal servizio con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni, avevano maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità utile inferiore a 15 anni. Entrambi erano destinatari del sistema di calcolo “misto” e hanno agito per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, aveva accolto parzialmente il ricorso, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31 dicembre 1995 e riconoscendo gli arretrati. L’INPS ha proposto appello, contestando l’estensione dei principi delle Sezioni riunite ai militari con anzianità inferiore a 15 anni.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità del gravame. L’acquiescenza alla sentenza presuppone atti dai quali desumere in modo univoco il proposito di non contrastarne gli effetti giuridici, incompatibili con la volontà di impugnare. La circolare diramata dall’INPS nel dicembre 2021, successiva all’intervento nomofilattico, costituisce un atto generale di mera valenza procedimentale interna e non riveste rilevanza nel giudizio, in mancanza di rinuncia all’appello con le modalità previste dall’art. 110 c.g.c.
Nel merito, il gravame è infondato. Il Collegio aderisce all’orientamento nomofilattico inaugurato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che hanno ritenuto l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non applicabile al di fuori del proprio contesto di riferimento e hanno individuato il coefficiente del 2,44% come l’unico compatibile con il quadro legislativo, per evitare il rischio di duplicazione della valorizzazione del medesimo periodo di servizio.
La Corte richiama poi la successiva sentenza n. 12/2021/QM, con cui le Sezioni riunite hanno esteso tali principi ai militari collocati in quiescenza con anzianità superiore a 20 anni ma inferiore a 15 alla data del 31 dicembre 1995. Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello, come attestano i numerosi precedenti richiamati.
Il Collegio si conforma al percorso argomentativo dell’organo nomofilattico e rigetta l’appello. Quanto alle spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica, intervenuta in pendenza del gravame, ne giustificano l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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