Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali nel Comune di Schio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 28 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mediante apposito Collegio, il controllo di conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il controllo è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese e della regolarità della documentazione prodotta a riprova delle stesse e delle relative fonti di finanziamento, secondo i criteri di inerenza e di congruità, anche sotto il profilo temporale. Esso si estende al rendiconto predisposto dai rappresentanti delle liste, con riferimento al periodo elettorale compreso tra la convocazione dei comizi e il giorno antecedente la consultazione. Esaurita l’istruttoria, il Collegio può dichiarare conclusi i controlli e approvare il referto che ne espone gli esiti.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la documentazione relativa alle spese rendicontate dalle dodici liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Schio (comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti), tenutesi l’8 e il 9 giugno 2024, con turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno successivi.

I comizi erano stati convocati con decreto del Prefetto della Provincia di Vicenza del 15 aprile 2024. Complessivamente alla Sezione sono pervenuti quaranta rendiconti, relativi anche ai Comuni di Rovigo e di Bassano del Grappa. La questione sottoposta al Collegio concerne la verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a riprova delle spese e delle relative fonti di finanziamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, ha esteso il controllo della Corte dei conti alle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle elezioni comunali. Il fondamento è nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e nell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il Collegio richiama l’art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993, che presso le Sezioni regionali competenti per territorio istituisce l’apposito Collegio composto da tre magistrati, con il compito di verificare la conformità a legge delle spese e la documentazione prodotta a prova della regolarità delle stesse e delle relative fonti di finanziamento, quale risultante dai consuntivi predisposti dai rappresentanti delle liste.

Quanto all’ampiezza del controllo, il Collegio richiama l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, secondo cui la verifica è limitata alla conformità a legge delle spese sostenute e alla regolarità della documentazione prodotta a riprova delle spese, nei sensi e con i criteri esplicitati dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 24/2013. Assume rilievo la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità, anche sotto il profilo temporale, tenuto conto della tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge n. 515/1993.

Il Collegio dà atto che sono complessivamente pervenuti quaranta rendiconti, riferiti al periodo elettorale individuato tra la convocazione dei comizi e il giorno antecedente lo svolgimento della consultazione, redatti da ciascun partito, movimento o lista partecipante alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Regione Veneto. Esaminata la documentazione di competenza relativa alle dodici liste del Comune di Schio, il Collegio ritiene che i controlli affidati possano dichiararsi conclusi e approva il referto che ne espone gli esiti.

Il Collegio dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Consiglio Comunale di Schio e al Segretario Generale del Comune, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, assicurando così la conoscibilità dell’esito del controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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