Nessun parere della Corte dei conti sull’affidamento in house a società già (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 347 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La trasmissione alla Corte dei conti prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 riguarda esclusivamente l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica e quello di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite. Non rientrano in tale ambito gli atti deliberativi che dispongono l’affidamento in house di servizi di interesse generale a una società interamente partecipata dall’ente e già costituita. In difetto dei presupposti di legge, la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a deliberare sulla deliberazione trasmessa, restando estranea al perimetro del controllo la verifica di conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5 e 7 del TUSP.
Il Fatto
Un comune di piccole dimensioni ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai fini del parere previsto dal d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha disposto l’affidamento in house del servizio di vigilanza di un parco pubblico a una società interamente partecipata dall’ente e costituita nel 2007.
La trasmissione è avvenuta oltre i termini di legge, per un asserito disguido organizzativo interno nella calendarizzazione delle pratiche di inoltro alla Corte. La società era già stata affidataria del medesimo servizio per le annualità precedenti. La questione arriva così all’esame del Collegio, che deve stabilire se l’atto ricada tra quelli soggetti al controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5, comma 1, del TUSP, che impone all’atto deliberativo di costituzione di una società partecipata o di acquisto di partecipazioni una motivazione analitica in ordine alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria.
Il successivo comma 3, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118, delimita l’oggetto della trasmissione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato: le amministrazioni inviano le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. Il dato letterale individua dunque una fattispecie tipica e non estensibile.
La Sezione richiama le proprie precedenti pronunce, già rese sul tema in sede di questioni di massima e di controllo, per confermare la lettura restrittiva della norma. Il perimetro del controllo resta ancorato alle sole ipotesi espressamente indicate.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che la deliberazione trasmessa non ha per oggetto la costituzione ex novo di una società né l’acquisizione, diretta o indiretta, di una partecipazione in una società già esistente. L’atto dispone unicamente l’affidamento in house di un servizio di interesse generale a una società interamente partecipata dall’ente.
Poiché l’art. 5, comma 3, del TUSP non contempla gli atti di affidamento a società partecipate già costituite, non ricorrono i presupposti per una pronuncia sulla conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5 e 7 del TUSP. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
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Nota della Redazione
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