Decadenza della concessione demaniale per abusi e culpa in vigilando del concessionario (TAR Campania n. 1071 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di area demaniale marittima risponde, in regime di solidarietà, delle condotte abusive del subconcessionario autorizzato ex art. 45 bis cod. nav., non potendo invocare la non imputabilità soggettiva delle violazioni per elidere la propria culpa in vigilando. La decadenza di cui all’art. 47, comma 1, lett. b) e f), cod. nav. consegue all’accertamento dei relativi presupposti tipici e costituisce espressione di discrezionalità tecnica, con esclusione di ogni bilanciamento tra interesse pubblico e posizione del privato. Il mancato ripristino dei luoghi non è presupposto della misura, che si fonda sull’abusiva destinazione e trasformazione dell’area. La SCIA priva dei pareri paesaggistici e storico-artistici prescritti è inefficace, quale tamquam non esset, e non consolida alcun effetto abilitativo.

Il Fatto

La concessionaria di un’area demaniale marittima in provincia di Salerno, titolare del rapporto concessorio e dell’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. per l’affidamento in gestione, e la subconcessionaria impugnavano la determina comunale di decadenza della concessione e di divieto di prosecuzione dell’attività di parcheggio all’aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto. La misura era stata adottata dopo l’accertamento di plurime opere abusive sull’area, classificata in zona di inedificabilità assoluta e gravata da vincoli paesaggistico, storico-artistico e idrogeologico.

La concessionaria deduceva la non imputabilità delle condotte della subconcessionaria e l’assenza di valutazione sulla gravità del presupposto; la subconcessionaria contestava la validità della SCIA, l’unicità del provvedimento e la compatibilità dell’attività con i vincoli. I ricorsi erano riuniti e decisi congiuntamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i ricorsi. Sul primo profilo, la concessionaria non può sottrarsi alla propria responsabilità per culpa in vigilando: essa è formale destinataria dell’autorizzazione all’affidamento in gestione e resta titolare del bene demaniale, assoggettata al regime di responsabilità derivante dalla persistenza del rapporto. L’art. 45 bis cod. nav. non muta la figura soggettiva del concessionario. La clausola dell’autorizzazione ribadisce che la concessionaria è “l’unica responsabile” degli obblighi assunti e che l’affidamento cessa ipso iure in caso di inadempimento.

Il mancato ripristino dello stato dei luoghi non giustifica la doglianza: la misura non si fonda su di esso, bensì sull’abusiva destinazione e trasformazione dell’area. Il sequestro preventivo intervenne solo dopo l’adozione della determina, e la stessa amministrazione ha chiarito che la sola rimozione delle opere, col mantenimento dell’uso a parcheggio, non supera i motivi della decadenza.

La SCIA depositata dalla subconcessionaria riveste i connotati del titolo annonario, ma è inidonea a consolidare effetti abilitativi sul piano urbanistico-edilizio e paesaggistico. Essa contempla un utilizzo incompatibile col regime di inedificabilità assoluta e non è assistita dai pareri paesaggistici e storico-artistici, risultando tamquam non esset, senza che operino i termini dell’art. 19, commi 3 e 4, della l. n. 241/1990. La destinazione a parcheggio prevista nel titolo concessorio non esime dall’acquisizione di tutti i titoli ulteriori.

La dedotta genericità dei profili paesaggistici è infondata: la contestazione non riguarda l’incompatibilità in sé delle attività, ma l’assenza dei titoli abilitativi. Quanto al profilo idrogeologico, il vincolo e il rischio di frana escludono la permanenza dell’attività. Sulla misura decadenziale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il “può” dell’art. 47, comma 1, cod. nav. non richiede ulteriore motivazione oltre l’accertamento dei presupposti tipici.

Infondate le censure sul contraddittorio procedimentale, sull’adozione ‘uno actu’ dei due provvedimenti — ammessa per ragioni di economicità ex art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990 — e sulla proroga ex art. 47, comma 2, cod. nav., facoltà rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. I ricorsi sono respinti; dichiarato il difetto di legittimazione passiva di uno dei resistenti; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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