Carenza di prova dell’assenteismo e onere probatorio a carico della Procura contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 42 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, l’onere di provare la condotta antigiuridica e il conseguente danno grava sulla Procura regionale, non sul convenuto. Quando quest’ultimo abbia fornito, sin dalla fase delle controdeduzioni, giustificazioni precise, concrete e verosimili, incombe sulla parte pubblica confutarle con nuovi elementi oggettivi, diretti e persuasivi, non essendo sufficiente una diversa lettura degli stessi indizi. Gli indizi non gravi, precisi e concordanti non integrano il principio della convergenza del molteplice. Il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale e non è vincolato dalla sentenza di condanna non passata in giudicato.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un Ufficiale della Marina Militare, già Direttore di una base NATO ubicata su un’isola raggiungibile solo via mare, contestandogli un danno patrimoniale e un danno all’immagine per asserito assenteismo. Secondo l’ipotesi accusatoria, il convenuto avrebbe indebitamente percepito la retribuzione relativa a numerose giornate, comprese tra luglio 2019 e maggio 2021, durante le quali non avrebbe prestato servizio pur avendo attestato la presenza negli statini mensili.
La vicenda era emersa da indagini della Stazione Carabinieri, avviate su segnalazione anonima, e aveva dato origine a un procedimento penale militare per truffa militare continuata aggravata. La Procura contabile, dopo l’invito a dedurre, aveva espunto alcune giornate, riducendo il danno patrimoniale e quantificando quello all’immagine in misura doppia. Il convenuto ha eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni e la violazione della disciplina sul lavoro, chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto due questioni pregiudiziali. Quanto all’istanza di sospensione in attesa del processo penale, richiama i principi di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale (Sezioni Unite nn. 1768 e 12539 del 2011) e l’art. 106 del Codice di giustizia contabile: manca una pregiudizialità tecnica, sussistendo solo una consequenzialità logica, non sufficiente. La sospensione è quindi disattesa.
La seconda eccezione, sull’illegittimità delle acquisizioni probatorie dal processo penale, è respinta in forza del principio della circolarità delle prove: il materiale acquisito in altro giudizio può essere autonomamente valutato dal Giudice contabile, che non soggiunge alle preclusioni proprie del processo penale, in applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 94, comma 4, del Codice di giustizia contabile.
Nel merito, la Corte decide in base alla ragione più liquida, rilevando la carenza di prova sulla condotta antigiuridica. Il punto centrale è la distribuzione dell’onere probatorio: spetta sempre alla Procura regionale. Quando il convenuto ha addotto giustificazioni non generiche ma precise e concrete, è la parte pubblica a doverle confutare con nuovi accertamenti, non bastando una diversa lettura degli indizi.
La Sezione esamina il giudizio presuntivo ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.: gli indizi, isolatamente e nel loro esame unitario, non raggiungono la soglia della preponderanza dell’evidenza. Il convenuto, quale Comandante, non era vincolato a permanere sull’isola, potendo legittimamente operare nella sede secondaria sulla terraferma, presso fornitori e uffici superiori; lo smart working era autorizzato ed obbligatorio nel periodo pandemico. Le celle telefoniche agganciate erano ubicate nei luoghi di domicilio o di servizio alternativi. Gli indizi di parte pubblica sono qualificati “supersemplici”, privi di riscontri e non convergenti.
Da ultimo, la sentenza di condanna del Tribunale Militare, peraltro parziale e non passata in giudicato, non vincola il Giudice contabile, in virtù del libero convincimento. Gli addebiti sono quindi sforniti di prova. Il convenuto è assolto e le spese legali sono poste a carico dell’Amministrazione, ex art. 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove