Decadenza dai contributi agricoli per misura di prevenzione definitiva (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 227 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La corresponsione a un privato di contributi pubblici non dovuti costituisce di per sé spesa dannosa, in quanto pagamento di somme sine titulo. Ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, il destinatario di misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo è colpito da decadenza di diritto dalle erogazioni già concesse, a prescindere dal periodo di efficacia della misura. La cessazione dei divieti richiede la riabilitazione ex art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In difetto, la percezione di contributi integra danno erariale risarcibile, con nesso causale diretto rispetto alle dichiarazioni non veritiere rese dal percettore.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di un’azienda agricola chiedendo la condanna al risarcimento del danno di euro 23.766,06 in favore dell’ARCEA, oltre rivalutazione, interessi e spese. La segnalazione della Guardia di finanza riguardava l’indebita percezione di fondi europei per le campagne dal 2009 al 2016, ottenuti mediante domande uniche di pagamento e domande di aiuto.

Il percettore, secondo l’accusa contabile, era destinatario di un provvedimento di misura di prevenzione emesso nel 1998 e divenuto definitivo nel 1999 — sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni — e aveva attestato falsamente il possesso dei requisiti soggettivi. Il convenuto, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, essendo la citazione e il decreto di fissazione dell’udienza notificati ritualmente e non essendo intervenuta costituzione.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo. L’art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011 vieta alle persone destinatarie di misure di prevenzione personali definitive di ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati per attività imprenditoriali e sancisce la decadenza di diritto dalle erogazioni già concesse. Su tale disciplina generale si innestano le previsioni interne e comunitarie sulle istanze di contributi agricoli, che attribuiscono ai CAA compiti propri del procedimento di erogazione e rendono fidefacenti le dichiarazioni raccolte, con pagamento immediato da parte dell’organismo pagatore.

Il Collegio rileva che il provvedimento ostativo risale al 1998, ma che la successione normativa non incide sulla persistenza del divieto: l’art. 117 d.lgs. n. 159/2011 richiama le norme previgenti e l’art. 116, commi 1 e 2, dello stesso decreto converte i richiami alle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 nelle corrispondenti disposizioni del nuovo testo. La norma sopravvenuta è dunque ripetitiva e confermativa della disciplina anteriore.

Determinante è il rilievo che, a fronte della misura definitiva, non risulta intervenuta alcuna riabilitazione: ai sensi dell’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, essa è necessaria per la cessazione dei divieti previsti dall’art. 67. Sussiste pertanto una preclusione assoluta a ottenere i contributi, rispetto alla quale le dichiarazioni non veritiere sulla posizione giudiziaria del percipiente svolgono un ruolo causalmente efficiente nel determinismo del danno.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo: chi rilascia dichiarazioni finalizzate a ottenere finanziamenti pubblici deve rappresentarsi la portata del dichiarato. Ne deriva l’illegittimità dei pagamenti e l’obbligo di risarcimento a carico del percettore, con condanna all’importo richiesto, maggiorato di rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali, oltre spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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