Prescrizione dell’azione erariale da occultamento doloso e conoscenza dei fatti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 92 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. La condotta di occultamento non può essere desunta dal solo rilievo penale della vicenda. Il rinvio a giudizio costituisce atto meramente riepilogativo delle indagini espletate e non segna il dies a quo della prescrizione quando i fatti siano già stati conosciuti, nella loro concretezza e attualità, dall’amministrazione danneggiata e dalla Procura contabile. In tal caso l’azione erariale è prescritta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo ha citato in giudizio il contribuente, in proprio e nella qualità di amministratore unico di due società, nonché le due società beneficiarie, in fallimento. Si chiedeva la condanna solidale al pagamento di oltre 933.000 euro in favore della Regione Abruzzo.
La vicenda trae origine da due finanziamenti regionali, ciascuno di 231.000 euro, erogati nell’ambito dell’avviso pubblico «Lavorare in Abruzzo 3», finalizzati a nuove assunzioni. I contributi risultavano percepiti in difetto dei presupposti occupazionali dichiarati; un procedimento penale presso il Tribunale di Sulmona aveva accertato la responsabilità del contribuente per truffa aggravata e altri reati. In sede di invito a dedurre la difesa eccepiva la prescrizione dell’azione erariale.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia delle due società in fallimento. Passa poi all’esame dell’eccezione di prescrizione quinquennale riproposta dal convenuto, che viene accolta.
La Procura sosteneva la decorrenza del termine dal rinvio a giudizio penale, comunicato nel gennaio 2018, ravvisando un’ipotesi di occultamento doloso del danno. Secondo l’attore, il rinvio a giudizio avrebbe reso ostensivi gli atti e i documenti delle indagini, con conseguente tempestività dell’azione.
Il Collegio non condivide tale assunto. Le condotte dannose erano ampiamente e concretamente riportate nella stampa locale e nazionale fin dall’agosto 2016. Dai predetti articoli emergeva che il pubblico ministero penale aveva disposto un sequestro preventivo delle somme presenti sui conti correnti delle due società, sino all’importo di 450.000 euro, equivalente ai contributi erogati dalla Regione.
Proprio in esito alla lettura di quegli articoli la Procura erariale, nell’ottobre 2016, aveva aperto un fascicolo istruttorio a carico dei convenuti. I fatti erano, inoltre, ben noti alla Regione Abruzzo, come dimostra la corrispondenza del marzo 2016 tra i militari delegati all’accertamento penale e il responsabile regionale dell’ufficio competente.
Ne consegue che i fatti di causa erano noti, nella loro concretezza e attualità, sia alla Regione sia alla Procura ben prima del rinvio a giudizio. Quest’ultimo — osserva il Collegio — è atto meramente riepilogativo delle indagini, i cui risultati erano già in parte di dominio pubblico. Anche a voler qualificare la vicenda come occultamento doloso, pertanto, entrambi gli organi avevano piena conoscenza di tutti i fatti, con decorrenza del termine da tale momento.
Accolta l’eccezione preliminare, restano assorbite le questioni di merito e la quantificazione del danno. Le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., trattandosi di decisione fondata su questione preliminare.
Nota della Redazione
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