Controllo Corte conti su acquisto di partecipazione in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 280 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale acquista una partecipazione in una società già costituita è soggetto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, al controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che si pronuncia entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere, ove in tutto o in parte negativo, non impedisce all’amministrazione di procedere, ma la obbliga a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità sul sito istituzionale. Il controllo non si estende, in via generale, alla verifica della preferenza per la gestione in house sotto il profilo qualitativo, salvo che tale profilo sia comunque esplicitato dall’ente. La sussistenza dei requisiti di sostenibilità finanziaria e convenienza economica è idonea a soddisfare, di norma, il criterio dell’investitore privato in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune di Palù (VR), con deliberazione consiliare n. 11 del 27/05/2024, ha approvato l’acquisizione di una partecipazione al capitale della società CAMVO s.p.a. mediante acquisto di azioni per un importo complessivo di euro 726,00, corrispondenti allo 0,006% del capitale. L’operazione è strumentale all’affidamento in house del servizio di gestione calore degli edifici comunali.

L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. La Sezione ha richiesto chiarimenti in merito al perfezionamento dell’operazione nelle more del termine di sessanta giorni, alle forme di consultazione pubblica, alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica, nonché agli strumenti di garanzia del controllo analogo congiunto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione della funzione attribuita alla Corte dei conti dalla legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 TUSP. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG, la Corte colloca il controllo nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Sezione rileva che la società è costituita in forma di società per azioni, in conformità all’art. 3 TUSP, e che l’oggetto sociale è riconducibile alle attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), b), d) ed e). La natura in house è desunta dall’iscrizione di dodici Comuni soci nell’elenco ANAC tenuto fino al 1.7.2023. La gestione del calore degli immobili comunali è sussunta nell’autoproduzione di beni o servizi strumentali di cui alla lett. d). La Corte richiama l’indirizzo del Cons. Stato n. 2102/2021 e n. 7023/2021, che esige la dimostrazione del fallimento del mercato e dei benefici per la collettività, ammettendo che le due valutazioni siano accorpate in un’unica motivazione.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue l’accezione oggettiva, relativa all’equilibrio economico-finanziario della società, da quella soggettiva, relativa agli effetti sul bilancio dell’ente. Sotto il primo profilo richiama la necessità di un Business Plan affidabile e attendibile; rileva che la società presenta patrimonio netto positivo, che il piano pluriennale appare rispondente ai criteri delle Sezioni Riunite e che gli indici di disponibilità e capitale circolante netto evidenziano una situazione solida. Sotto il secondo, l’esborso di euro 726,00 e il canone annuo contenuto compensano i risparmi attesi.

Sulla convenienza economica, la Corte verifica la funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi dell’ente e il corretto impiego delle risorse. Rileva che l’offerta prevede l’addebito dei puri costi operativi, senza ricarico di spese di struttura, e che il costo del personale è in linea con i costi sostenuti. Non risulta contemplata l’ipotesi di completa esternalizzazione, non essendo reperibili proposte similari su CONSIP. La Sezione ritiene adempiuto l’onere motivazionale.

Sugli aiuti di Stato, la Corte prende atto di quanto affermato dall’ente, osservando che sarebbe stata opportuna una motivazione più dettagliata. Richiamata la giurisprudenza europea e il criterio dell’investitore privato, rileva che le valutazioni di sostenibilità e convenienza sono idonee a soddisfare tale criterio e che l’attività, di natura strumentale e locale, non incide sugli scambi tra Stati membri. Con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all’acquisto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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