Pensione di inabilità e impossibilità a proficuo lavoro non sono sovrapponibili (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 19 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiesto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 ai fini della pensione di inabilità, non coincide con la mera inidoneità a proficuo lavoro. La prima condizione, già introdotta dall’art. 2 legge n. 222/1984, esprime una situazione menomativa più severa e richiede un quid pluris rispetto all’impossibilità di dedicarsi a un’attività utile e non usurante, valutata tenendo conto del mercato del lavoro. Il giudizio è oggettivo e non si esaurisce nel riconoscimento dell’invalidità civile o nella non idoneità al servizio presso l’amministrazione. L’accertamento va riferito al momento della presentazione dell’istanza, senza che assumano rilievo evoluzioni peggiorative successive.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante di scuola primaria collocata in quiescenza, ha chiesto il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente e il conseguente diritto al trattamento pensionistico ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 dalla risoluzione del rapporto. A fondamento ha dedotto un complesso quadro patologico e la qualifica di portatrice di handicap grave.

La Commissione Medica di Verifica aveva escluso l’impossibilità assoluta, pur riconoscendo la non idoneità permanente al servizio. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori e nel merito ha chiesto il rigetto. Il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio e, successivamente, un supplemento istruttorio affidato al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti. Entrambi i pareri hanno concluso per l’insussistenza del requisito alla data dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie normativa richiamando l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e l’art. 2 D.M. n. 187/1997, che subordina il beneficio al riconoscimento dello stato di impossibilità assoluta e permanente conseguente a infermità non dipendenti da causa di servizio, oltre alla risoluzione del rapporto e all’anzianità contributiva.

Il nucleo argomentativo è la distinzione tra due concetti che la difesa della ricorrente assumeva sovrapponibili. La Corte richiama la Sezione III Centrale d’Appello n. 341/2018 e la giurisprudenza di legittimità ivi citata, secondo cui lo stato di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa denota una condizione più severa rispetto all’impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ex art. 39 d.P.R. n. 818/1957. Il giudizio è di oggettivizzazione medico-legale e riguarda ogni e qualsiasi mansione.

La Corte sottolinea che l’inabilità a qualsiasi attività può coesistere con il riconoscimento dello stato di invalido civile o con l’inidoneità a proficuo lavoro, ma non si esaurisce in essi, esigendo un quid pluris. Richiama quindi la Cass. Sez. L. n. 9946/2014, che esclude la verifica dell’impiego delle energie residue in relazione alle attitudini, e la Cass. Sez. L. n. 17159/2011, che esclude i fattori socio-economici. I principi risultano confermati da Cass. n. 10953/2016 e Cass. ord. n. 8678/2018. Da qui la conferma della differenza rispetto alla previgente nozione di impossibilità a proficuo lavoro e il richiamo alla sentenza della Sezione Sardegna n. 248 del 2019.

Applicando tali criteri, la Corte ritiene il ricorso infondato. Il primo CTU ha escluso il livello menomativo totale e assoluto, ravvisando un residuo funzionale psico-fisico minimale. Il supplemento istruttorio ha escluso la correlazione oggettiva delle infermità del 2018 con la successiva diagnosi di sindrome parkinsoniana, confermando l’assenza del requisito alla data dell’istanza. I pareri, immuni da vizi logici e aderenti alle risultanze, vengono assunti come propri; il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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