Responsabilità contabile degli agenti CAA per omesso controllo sulle domande PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 9 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli agenti dei Centri di assistenza agricola, in qualità di soggetti tenuti alla verifica formale delle domande uniche di pagamento, rispondono a titolo di dolo quando, in contrasto con gli obblighi di settore, si astengano da ogni controllo sui titoli di conduzione dichiarati dal richiedente, agevolando così la percezione di contributi comunitari non spettanti. Il falso dichiarativo-documentale posto in essere dal percettore, consistente nella dichiarazione di disponibilità di terreni fondata su contratti stipulati con soggetti deceduti o inesistenti, integra la clausola di elusione e giustifica la ripetizione integrale dei contributi percepiti. La responsabilità dei coobbligati è solidale con quella del percettore e nei limiti degli importi riferibili alle annualità in cui si è materializzato il loro apporto causativo. L’omessa attivazione dei controlli accessibili sulle banche dati connota la condotta come consapevole e dolosa, preordinata a favorire la realizzazione degli illeciti.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha evocato in giudizio il legale rappresentante di una società agricola e quattro agenti di diversi Centri di assistenza agricola, contestando la percezione indebita di contributi PAC per le annualità dal 2010 al 2016. Secondo la contestazione, la società, priva di effettiva operatività, avrebbe creato artificialmente le condizioni di accesso ai finanziamenti mediante falsa documentazione attestante la disponibilità di terreni altrui, pubblici e privati.

Le condotte fraudolente si sono sostanziate nella dichiarazione di disponibilità di appezzamenti fondata su contratti di affitto verbali o unilaterali stipulati con persone decedute o inesistenti, nonché sul reiterato mutamento dei Centri di assistenza impiegati. Agli agenti dei CAA è stata addebitata la condotta omissiva dolosa per non aver effettuato alcun controllo sulla correttezza delle procedure seguite dal percettore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari del convenuto agente del Centro di assistenza. Quanto alla dedotta nullità della citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre, si è precisato che l’art. 67 c.g.c. codifica il principio di tendenziale corrispondenza fra i fatti costitutivi della contestazione pre-processuale e quelli fondanti la citazione, richiedendo una correlazione idonea ad assicurare la sostanziale omogeneità del nucleo essenziale del petitum e della causa petendi. Nel caso concreto la prospettazione attorea non ha modificato tale nucleo, limitandosi a esplicitare quanto già contenuto nella contestazione pre-processuale.

È stata altresì disattesa l’eccezione di prescrizione. Il Collegio ha osservato che il termine decorre dal momento in cui il danno si è reso conoscibile, coincidente con la notitia damni formata a seguito dell’acquisizione degli atti già coperti da segreto istruttorio. Per i fatti contestati a titolo di truffa, le modalità artificiose e raggiranti sono connaturali alla qualificazione giuridica degli accadimenti come penalmente rilevanti, con la conseguenza che l’exordium praescriptionis va collocato in tale momento.

Nel merito, la domanda è stata accolta. La Corte ha ritenuto immeritevole di seguito la sola contestazione relativa all’utilizzo di beni pubblici ubicati nei Comuni di Cesarò e di Ragusa per la campagna 2015, risultando dalla scheda di validazione il mancato utilizzo di tali particelle ai fini della percezione dei contributi.

Per le restanti annualità è stato accertato il falso dichiarativo-documentale. Numerosi concedenti risultavano deceduti anteriormente alla stipula dei contratti, mentre altre controparti erano inesistenti, con dati anagrafici e codici fiscali fittizi. La Corte ha ricondotto la fattispecie, per le campagne 2015 e 2016, alla clausola di elusione dell’art. 60 del Regolamento UE n. 1307/2013, rilevando la condotta intenzionalmente recidivante del percettore, finalizzata a creare artificialmente le condizioni di accesso alla misura. Per le annualità dal 2010 al 2013 ha invece applicato gli artt. 53 del Reg. CE n. 796/2004 e 60 del Reg. CE n. 1122/2009.

Quanto agli agenti dei CAA, la Corte ha affermato che gli obblighi di controllo non consistono in verifiche di rispondenza sostanziale, ma nel riscontro documentale rispetto al paradigma normativo. Gli stessi, tuttavia, non hanno effettuato alcun controllo, nemmeno a campione, sui codici fiscali dei pretesi locatori e sui contratti di affitto, pur disponendo dell’accesso alle banche dati funzionali. Tale omissione è stata qualificata come consapevole e dolosa, preordinata a favorire la realizzazione degli illeciti. I convenuti sono stati pertanto condannati in solido con il percettore, nei limiti degli importi riferibili alle annualità del loro apporto causativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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