Controllo successivo Corte dei conti presuppone contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 47 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto, eseguito nonostante le osservazioni impeditive. Il mero rilievo procedurale concernente la tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo non integra quel contrasto ermeneutico che solo legittima l’intervento della magistratura contabile. In difetto di tale presupposto, il controllo successivo è inammissibile e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto a tempo indeterminato di assunzione di un docente, stipulato da un istituto tecnico industriale statale. Il contratto era stato restituito privo del visto con osservazione, perché inviato al controllo in data successiva di alcuni mesi rispetto all’adozione e alla decorrenza dei suoi effetti, in violazione del precetto di contestualità di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente scolastico, dopo aver motivato le ragioni del ritardo, ha chiesto la registrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto.
La questione giunge alla Sezione nell’ambito di un deferimento cumulativo di settantotto provvedimenti, tutti accomunati dalla medesima criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività dell’invio da parte delle amministrazioni scolastiche. L’ufficio di controllo ha chiesto per ciascuno il non luogo a provvedere, ritenendo carenti i presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato. Nei casi ivi esaminati si trattava di criticità relative a termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità, ovvero ancora di atti comunque scrutinate nel merito. In tutte quelle fattispecie, diversamente da quella in esame, gli atti erano stati sottoposti a effettivo esame.
Il nucleo argomentativo è costruito sull’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La norma, disponendo l’invio al competente ufficio di controllo della Corte dei conti degli atti corredati delle osservazioni impeditive e della documentazione, ai quali si dia seguito sotto la responsabilità del dirigente, stabilisce che il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra la Ragioneria e il dirigente responsabile. Sul piano procedurale, l’atto deve essere eseguito nonostante le osservazioni, con assunzione espressa di responsabilità da parte del dirigente.
La Corte richiama le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/2012 e proprie precedenti deliberazioni, dalle quali emerge la funzione della magistratura contabile quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato. Tale garanzia sarebbe compromessa se l’amministrazione potesse superare i rilievi dell’ufficio di ragioneria senza che l’esercizio di tale facoltà fosse sottoposto al vaglio di un organo esterno e neutrale, chiamato a verificare i presupposti previsti dalla legge.
Ne discende che restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo e che il controllo successivo non può essere attivato quando il dirigente titolare della spesa non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità, pur avendo insistito in altro modo per la sua esecuzione. Nella specie, l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione di un contratto di durata, con effetti destinati a permanere nel tempo. Manca però qualsiasi questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto.
La Sezione conclude che il caso esula dal perimetro applicativo dell’art. 10 e dichiara il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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