Controllo successivo Corte dei conti e contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 63 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo di ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo, che abbia impedito alla Ragioneria di espletarlo, integra una questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo. In mancanza di tale presupposto la Corte dichiara il non luogo a provvedere, non potendo esercitare un controllo di legittimità sull’atto nella sua interezza, non contemplato dall’assetto normativo vigente.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto n. 2946 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Campalto (VE), di assunzione a tempo indeterminato di una docente, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. L’atto era stato restituito privo di visto con due osservazioni, perché inviato tardivamente rispetto all’adozione e perché il dirigente non aveva attivato alcuna delle ipotesi di cui all’art. 10.

Il dirigente scolastico, dopo aver motivato il ritardo, ha chiesto di dare seguito al provvedimento. La questione, estesa per economia procedimentale a complessivi n. 78 contratti riconducibili alla medesima criticità, è stata deferita alla valutazione collegiale con richiesta di non luogo a provvedere per difetto dei presupposti. La Ragioneria ha depositato controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza sui provvedimenti deferiti, rilevando che la problematica è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia. Reputa inoltre inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria: i precedenti citati riguardano termini stabiliti a pena di decadenza o ipotesi in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità, e in tutti i casi gli atti erano stati scrutinati nel merito.

Nel merito, la Corte individua nell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 il fondamento del controllo successivo: la norma presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che si traduce nell’assunzione espressa della responsabilità. L’esecuzione dell’atto nonostante le osservazioni impeditive apre la fase in cui la Corte valuta la fondatezza delle osservazioni e il corretto esercizio della facoltà di non conformarsi.

Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo. Nel caso concreto l’unico punto di contestazione non superato concerne la tardiva trasmissione del contratto: la Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente per tale ragione. Manca, dunque, il presupposto fondamentale, necessario e assorbente che legittima la funzione di controllo della magistratura contabile.

La Corte aggiunge che non risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni per la disposizione dirigenziale di dare seguito al provvedimento: la richiesta è intervenuta solo dopo la seconda osservazione, con procedure e tempistiche non conformi al dettato normativo, configurando un’ulteriore causa ostativa. La fattispecie esula pertanto dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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