Inammissibile il parere su contrattazione decentrata priva di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 95 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è subordinata al concorso dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica ed essere formulato in termini generali ed astratti, prospettando la sola regula iuris. È oggettivamente inammissibile la richiesta che, pur originando da un’esigenza gestionale dell’ente, investa una specifica e concreta vicenda amministrativa, già definita mediante provvedimenti dell’organo di revisione, mirando di fatto a ottenere l’avallo della magistratura contabile sulla correttezza dell’operato dell’ente. Tale richiesta determina un’inammissibile cogestione dell’attività amministrativa, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della Corte.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune in stato di dissesto ha richiesto un parere a questa Sezione sulla possibilità di costituire il fondo per la contrattazione decentrata integrativa e di sottoscrivere il contratto nell’anno 2024, in assenza del bilancio di previsione e in presenza di una gestione provvisoria.

L’ente aveva costituito il fondo con propria determinazione, ottenendo il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria limitatamente agli istituti obbligatori previsti per legge. Successivamente, in sede di parere sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, il medesimo Organo aveva rilevato l’impossibilità di certificare tale compatibilità, proprio perché l’ultimo bilancio approvato risaliva alle annualità 2019/2023. Da qui i tre quesiti posti al giudice contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina preliminarmente le condizioni di ammissibilità. Sul piano soggettivo, la richiesta è ammissibile: proviene da un Comune, soggetto legittimato, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice dell’ente munito di legittimazione soggettiva interna ed esterna.

Il giudizio è invece sfavorevole sul piano oggettivo. Ricostruendo il quadro elaborato dalla Sezione delle Autonomie, la Corte ribadisce che la funzione consultiva non ha portata generale, ma è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa in senso strettamente tecnico. Essa non comprende qualsiasi attività amministrativa dell’ente che presenti riflessi finanziari o patrimoniali.

Il Collegio osserva che il quesito investe una vicenda gestionale specifica, descritta nei suoi singoli passaggi, e sembra finalizzato a ottenere una pronuncia sulla conformità al dettato normativo dell’operato dell’Organo di Revisione, già espressosi nell’esercizio delle proprie competenze. La richiesta lascia trasparire le conseguenze della pronuncia sull’attività successiva dell’ente, con inevitabile interferenza sulle determinazioni rimesse all’amministrazione.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui dalla funzione consultiva resta esclusa ogni forma di co-amministrazione o cogestione con l’organo di controllo esterno. Il parere non può costituire una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza riconosciuta alla Corte dalla Costituzione.

L’apporto consultivo deve riferirsi alla sola regula iuris, prescindendo da valutazioni su atti, casi specifici o snodi fattuali che determinerebbero un’ingerenza nella concreta attività dell’ente. Non possono costituire oggetto di parere gli atti amministrativi già adottati e le determinazioni già assunte, anche in ragione del possibile affiorare di profili di responsabilità.

Il quesito, nella sua specificità e concretezza, risulta quindi privo dei requisiti di generalità e astrattezza. La Sezione dichiara pertanto l’inammissibilità oggettiva del parere richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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