Controllo successivo di legittimità escluso senza contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 43 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone, sul piano sostanziale, l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, non accompagnata da alcun contrasto interpretativo e non seguita da una determinazione confermativa espressa, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non legittima l’attivazione del controllo successivo. In assenza di tali presupposti, il giudice contabile dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, il contratto prot. n. 7600 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo “San Girolamo” di Venezia, di assunzione a tempo indeterminato di una docente. Il provvedimento era stato restituito privo di visto con osservazione, perché inviato alla Ragioneria in data successiva alla sua adozione, in violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011, che impone la trasmissione contestuale all’adozione.

A fronte dell’osservazione, il dirigente scolastico ha motivato le ragioni del ritardo e ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10. La Ragioneria ha quindi trasmesso gli atti alla Sezione, rappresentando di non aver potuto esercitare il controllo preventivo per la tardività dell’invio. La questione, estesa a ulteriori provvedimenti della stessa tipologia, è stata deferita alla valutazione collegiale con richiesta di non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma preliminarmente la propria competenza e rileva che la problematica è territorialmente circoscritta, non risultando altri precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Nel merito, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, il Collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di controllo.

Il punto decisivo è la lettura dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. La norma, prevedendo l’invio alla Corte degli atti cui si è dato seguito sotto la responsabilità del dirigente, nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, stabilisce che il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra la Ragioneria e il dirigente, che si traduca nell’assunzione espressa della determinazione confermativa. Il dirigente, in tal caso, deve assumersi ogni responsabilità.

La Corte chiarisce che restano irrilevanti le divergenze meramente formali, mentre non può attivarsi il controllo qualora il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. In tali ipotesi l’esecuzione resta ricondotta alla conclusione dell’ordinaria procedura, mancando sia l’incertezza che il giudice contabile è chiamato a rimuovere, sia la necessità di verificare la legittimità dell’operato del dirigente.

Nel caso esaminato emerge solo una problematica procedurale di tempistiche di invio. La Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente per la tardività, ma ciò non integra il contrasto richiesto dalla norma. Non si ravvisano questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto.

La Corte ribadisce che il ritardo nell’invio degli atti arreca un vulnus all’effettività del controllo preventivo, ma la giurisprudenza richiamata dalla Ragioneria è inconferente, trattandosi di casi in cui i provvedimenti erano stati comunque scrutinati nel merito o presentavano plurime illegittimità. La fattispecie esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, con conseguente non luogo a provvedere e restituzione dell’atto come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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