Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 44 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto sotto la propria responsabilità. Il mero ritardo nell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche, sulla quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche, e non legittima l’attivazione della funzione di controllo intestata alla magistratura contabile. In assenza di divergenze interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, il caso esula dal perimetro applicativo della norma e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto prot. n. 7602 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo “San Girolamo” di Venezia, di assunzione a tempo indeterminato di una docente. L’atto era stato restituito privo del visto con osservazione del 25 ottobre 2021, perché inviato al controllo in data successiva alla sua adozione, in violazione del precetto di contestualità di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente scolastico ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, rappresentando le ragioni del ritardo.

La Ragioneria, ritenendo che il ritardo avesse vanificato la possibilità del controllo preventivo, ha rimesso gli atti alla Sezione. Il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato hanno chiesto il non luogo a provvedere, per difetto dei presupposti di legge. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale insieme ad altre posizioni analoghe, con vocazione in contraddittorio della Ragioneria.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza sui provvedimenti deferiti, rilevando che la problematica è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia: nessun altro atto analogo risulta inoltrato dalle altre Ragionerie del Veneto e non sono stati rinvenuti precedenti nella banca dati della Corte. Ritiene pertanto di poterla risolvere in sede locale, senza rimettere la questione di massima alla Sezione centrale.

Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura della procedura. L’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, nel prevedere l’invio al competente ufficio di controllo della Corte degli atti ai quali il dirigente intenda dare seguito nonostante le osservazioni impeditive, subordina il controllo successivo all’insorgenza di un contrasto reale tra Ragioneria e dirigente. La funzione assegnata alla magistratura contabile è quella di garante della corretta gestione del bilancio, chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.

Ne discende che restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo in punto di diritto. Nel caso concreto l’unico punto di contestazione non superato riguarda la tardiva trasmissione del contratto: non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma solo una tematica procedurale di tempistiche di invio.

La Corte dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria. Nei casi citati si trattava di criticità relative a termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di ritardi che si aggiungevano a plurime illegittimità sostanziali, o ancora di atti comunque scrutinati nel merito. Diversamente, nella fattispecie la Ragioneria non ha esercitato alcun controllo, essendosi arrestata di fronte alla tardività dell’inoltro.

Il ritardo, pur costituendo un vulnus all’effettività del controllo preventivo, non è assistito da conseguenze specifiche previste dal legislatore e non può fondare l’intervento della Corte. L’atto esula quindi dal perimetro dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011: la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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