Falsa dichiarazione sui titoli di accesso e danno erariale da retribuzioni indebite (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 134 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che ottiene fraudolentemente il conferimento di un incarico di insegnamento mediante falsa dichiarazione sul possesso del prescritto titolo di studio di accesso cagiona un danno erariale pari all’intero ammontare delle retribuzioni lorde erogate dall’amministrazione. Il rapporto sinallagmatico tra prestazione specializzata e retribuzione è irrimediabilmente inficiato dalla mancanza della professionalità richiesta, con conseguente non utilità della prestazione per l’ente pubblico. Non opera il disposto dell’art. 2126 cod. civ., poiché la retribuzione ex art. 36 Cost. presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato. La violazione delle norme imperative di settore e dei precetti degli artt. 33 e 97 Cost. rende radicalmente illecito, per illiceità della causa, il contratto, con esclusione di ogni tutela retributiva e di ogni riduzione del danno per utilità conseguita dall’ente. Il potere riduttivo è escluso in presenza di condotta dolosa configurante arricchimento indebito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una docente per il pagamento della somma di euro 56.317,47, oltre rivalutazione e interessi, in favore del Ministero dell’istruzione. L’azione prendeva avvio dalla segnalazione di un istituto scolastico in ordine a un’ipotesi di illecito erariale: la docente, nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2020/21-2021/22 e 2022/23-2023/24, aveva attestato falsamente il possesso di due lauree previste quali titoli di accesso per determinate classi di concorso.
A seguito di controllo amministrativo emergeva che la convenuta non aveva conseguito alcuno dei titoli dichiarati; l’amministrazione provvedeva quindi all’esclusione dalle GPS e alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. La Procura quantificava il danno nelle retribuzioni lorde corrisposte per i due incarichi svolti sulla classe di concorso A-22, contestando la condotta a titolo di dolo.
La Motivazione della Corte
La difesa eccepiva in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente sui medesimi fatti. Il Collegio respinge l’istanza: l’art. 1, comma 1, del c.g.c. subordina la sospensione necessaria alla contemporanea presenza di una pregiudizialità tecnica e della pendenza di un giudizio con efficacia di giudicato. Nel caso di specie difetta la pendenza di un processo penale, essendovi solo un procedimento in fase di indagini. La riforma del 1988 ha comunque improntato i rapporti tra i due giudizi al principio di separatezza, ponendo fine alla pregiudizialità penale, come ribadito da Corte cost. n. 272/2007.
Nel merito, il Collegio richiama il quadro normativo: il d.lgs. n. 297/1994 subordina l’esercizio della funzione docente al possesso di titoli di studio differenziati, e il D.M. n. 259/2017 individua i titoli di accesso per la classe A-22. Le ordinanze ministeriali n. 60/2020 e n. 112/2022 disciplinano le domande GPS, rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Accertato che la convenuta svolse gli incarichi senza il necessario titolo di accesso, la Corte ritiene che il rapporto tra prestazione e retribuzione sia irrimediabilmente inficiato. Adesione alla consolidata giurisprudenza contabile: la retribuzione è indebita e integra danno erariale, non rilevando che gli emolumenti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte. Il possesso dei requisiti culturali costituisce premessa necessaria per l’utile svolgimento dell’attività.
È esclusa l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ.: secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 296/1990) la tutela retributiva presuppone un rapporto lecitamente instaurato. La Corte richiama inoltre Cass. civ. n. 15450/2014: la prestazione svolta in carenza di abilitazione è illecita perché in violazione di norme imperative poste a tutela di diritti fondamentali. Ne deriva la nullità del contratto per illiceità della causa ex artt. 1418 e 1343 cod. civ. e l’assenza di alcuna tutela retributiva.
Il Collegio esclude la compensatio lucri cum damno e il concorso colposo del dirigente scolastico: il danno trova causa unica e diretta nelle dichiarazioni mendaci, reiterate con intento doloso, senza rilevanza causale dei ritardi nei controlli. La gravità della condotta dolosa esclude il potere riduttivo. La convenuta è condannata al pagamento di euro 56.317,47, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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