Consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 81 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, gravato di un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non è tenuto alla resa del conto giudiziale chi ha in consegna mobili per solo debito di vigilanza, mentre l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 riconduce la figura del consegnatario alla gestione e conservazione dei beni ricevuti. La distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza segna il discrimine della giurisdizione contabile: solo il primo, connotato da una gestione di magazzino con carichi e scarichi, fonda l’obbligo di resa del conto. Ove difettino i presupposti normativi, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Un funzionario di un Comune rende il conto giudiziale, per l’esercizio finanziario 2021, quale consegnatario dei beni dell’ente locale. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, rileva che la gestione rendicontata non concerne beni rispetto ai quali possa configurarsi un debito di custodia: gli elenchi contengono, in forma aggregata, beni mobili e immobili di uso pubblico, la cui natura implica un mero obbligo di vigilanza.
Il Sindaco, nelle osservazioni, riconosce che il consegnatario ha un debito di vigilanza e che l’invio del conto è stato erroneo. Il Pubblico Ministero, all’udienza, conclude per l’improcedibilità. La questione giunge al Collegio per la verifica preliminare di ammissibilità e procedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva dell’agente. Il debito di custodia presuppone una gestione di deposito o magazzino, alimentata dall’acquisizione in stock di beni mobili e caratterizzata da consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. Il debito di vigilanza, invece, connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016) per precisare che le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici restano escluse dalla resa del conto giudiziale, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Solo quando la giacenza eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità dell’ufficio si configura una vera gestione contabile, soggetta al giudizio di conto.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Il convenuto stesso ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore.
Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.