Revoca pensione di guerra e recupero indebito solo per dolo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 172 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 12 novembre 1999, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 377/1999, la revoca o la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra comporta il recupero di quanto indebitamente riscosso soltanto quando l’indebito sia imputabile a comportamento doloso del pensionato; nelle altre ipotesi non si procede al recupero delle somme già percepite. La violazione dell’obbligo di comunicare il venir meno dei requisiti reddituali non integra alcun automatismo con il dolo, che deve essere accertato in concreto, alla luce delle condizioni oggettive e soggettive del beneficiario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal recupero, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di somme corrisposte a titolo di pensione di guerra e indebitamente percepite per il superamento dei limiti di reddito previsti dall’art. 70 del d.P.R. n. 915/1978 negli anni dal 2014 al 2019. Il superamento, non comunicato dal pensionato, era stato rilevato dalla Guardia di Finanza.
Il pensionato, in persona dell’amministratore di sostegno, aveva agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda, escludendo il dolo e ordinando al Ministero la restituzione degli importi recuperati.
Il Dicastero ha proposto appello, censurando sia le modalità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata adottata all’esito dell’udienza cautelare, sia il merito della decisione. Nella pendenza del giudizio sono subentrati gli eredi del pensionato, nel frattempo deceduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo di rito, osservando che le modalità di tenuta dell’udienza c.d. cartolare previste dalla legislazione emergenziale sono state riconosciute conformi ai principi del giusto processo, non essendo compresso il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte. Il giudice di prime cure ha quindi correttamente applicato l’art. 167, commi 4 e 5, del codice di giustizia contabile, garantendo comunque il contraddittorio; la riserva del Ministero di argomentare in sede di merito non ha impedito l’adozione della sentenza semplificata.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina. L’art. 80 del d.P.R. n. 915/1978 pone a carico del titolare del trattamento l’obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni di legge entro tre mesi, prevedendo il recupero delle somme indebitamente percepite in caso di omissione. Il successivo art. 81 consentiva, in ogni tempo, la revoca o la modifica del provvedimento di concessione.
Il quadro normativo è stato modificato dall’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999, che disciplina in modo unitario il potere di revoca. La norma distingue l’ipotesi del dolo da quella del semplice superamento dei limiti reddituali: solo nel primo caso la revoca opera dalla data di decorrenza dei benefici, con conseguente recupero di quanto indebitamente riscosso; negli altri casi si esclude il recupero delle somme già corrisposte.
La Corte aderisce alla giurisprudenza contabile ormai prevalente, che esclude ogni automatismo tra la violazione dell’obbligo comunicativo e il dolo, dovendosi comprovare la coscienza e la volontà dell’indebita percezione sulla base di un puntuale apprezzamento delle condizioni del beneficiario. Nel caso di specie mancano gli elementi costitutivi del dolo: il pensionato, fin dal 2008, era stato riconosciuto bisognoso di assistenza continua, con deficit cognitivo di grado elevato, e solo nel 2018 era stato nominato l’amministratore di sostegno, mentre il superamento del limite reddituale risale al 2015. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna del Ministero alle spese di difesa, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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